Con sentenza del 26 maggio 2016 C‑607/14 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato il principio secondo cui l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto in esso prevista per le operazioni relative ai pagamenti e ai giroconti non si applica a un servizio detto «di elaborazione del pagamento tramite carta di debito o carta di credito», come quello di cui trattasi nel procedimento principale, effettuato da un soggetto passivo, prestatore di tale servizio, allorché una persona acquista, tramite detto prestatore, un biglietto del cinema che esso vende a nome e per conto di un’altra entità, indipendentemente dal fatto che tale persona paghi tramite carta di debito o carta di credito.
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