Con sentenza n. 18131 del 16 settembre 2015 le Sezioni Unite della Cassazione, a risoluzione di un contrasto sul punto, hanno affermato il principio secondo cui il curatore fallimentare del promittente venditore non può esercitare la facoltà di scioglimento del preliminare ex art. 72 l.f. nei confronti del promissario compratore il quale abbia trascritto prima della dichiarazione di fallimento una domanda ex art. 2932 c.c. successivamente accolta con sentenza trascritta.