Con il provvedimento in commento, la Corte di Cassazione ha occasione di fare chiarezza in merito ai presupposti e all’ambito entro cui può spiegarsi l’impugnativa della sentenza dichiarativa di fallimento del socio illimitatamente responsabile di società fallita.
In primo luogo la Corte, rigettando le doglianze della ricorrente, afferma che la sentenza dichiarativa di fallimento di società di persone comporta sì lo scioglimento della stessa, ma non già il suo venir meno, con la sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo. Del pari, la sentenza dichiarativa di fallimento non comporta il venir meno del rapporto tra i soci e la società, che permane sino alla cancellazione di quest’ultima dal Registro delle Imprese (momento da cui decorre il termine di un anno ex art 10 l.fall. per la declaratoria di fallimento dei soci illimitatamente responsabili).
Inoltre, afferma la Corte, il fallimento della società di persone non comporta alcun automatismo circa il venir meno della responsabilità illimitata, circostanza che è per converso collegata all’iscrizione nel Registro delle Imprese di una specifica vicenda, personale o societaria.
Da ultimo, sotto il profilo dei rapporti tra la dichiarazione di fallimento della società e quella del socio illimitatamente responsabile, la Corte ribadisce come quest’ultimo possa impugnare la propria dichiarazione di fallimento contestando la dichiarazione di fallimento della società, dovendosi per converso limitare alle “condizioni che attengono alla sussistenza del vincolo sociale, e, quindi, alla sua personale fallibilità”. Fermo quanto sopra, chiarisce la Corte, il socio illimitatamente responsabile potrà contestare la dichiarazione di fallimento della società nella diversa sede del reclamo ex artt. 17-18 l.fall..
Alla luce di tutto quanto precede, la Corte di Cassazione giunge quindi ad enunciare il principio di diritto secondo cui “l’impugnazione autonoma della dichiarazione del proprio fallimento da parte del socio illimitatamente responsabile è circoscritta ai relativi presupposti, quali la sussistenza del vincolo sociale e la responsabilità illimitata – attuali o non cessati da oltre un anno -, l’inerenza all’insolvenza finale (anche solo in parte) dei debiti esistenti alla cessazione della predetta responsabilità, senza che l’oggetto del giudizio possa estendersi ai presupposti del fallimento sociale; la relativa e già emessa dichiarazione, ben può infatti dal medesimo socio, che non sia stato dichiarato fallito unitamente alla società, essere comunque impugnata alla stregua di soggetto interessato, dunque nei diversi termini di decorrenza, cioè dalla iscrizione nel registro delle imprese, secondo il sistema previsto per i terzi dagli artt. 17-18 l.fl.”.