Lo scorso 14 giugno l’EBA ha pubblicato le proprie Linee guida sul ruolo e le responsabilità della funzione di compliance alla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (funzione compliance AML) e dell’organo di gestione degli enti creditizi o finanziari.
In particolare, le linee guida specificano il ruolo, i compiti e le responsabilità del responsabile della compliance AMLe dell’organo di gestione, nonché delle politiche, dei controlli e delle procedure interne, come previsto dall’articolo 8, dall’articolo 45 e dall’articolo 46 della Direttiva (UE) 2015/849.
Delle novità introdotte dalle Linee guida EBA sulla compliance AML parleremo al Webinar del 29 settembre.
Portata applicativa delle Linee guida sulla compliance AML
Le linee guida si applicano a tutte le strutture di organi di gestione esistenti, indipendentemente dalla struttura del consiglio di amministrazione utilizzata negli Stati membri.
I termini “organo di gestione nella sua funzione di gestione” e “organo di gestione nella sua funzione di vigilanza” sono utilizzati linee guida senza fare riferimento ad alcuna struttura di governance, e i riferimenti alla funzione di gestione (esecutiva) o di vigilanza (non esecutiva) dovrebbero essere intesi come applicabili agli organi o ai membri dell’organo di gestione responsabili di tale funzione in conformità al diritto nazionale.
Il diritto societario nazionale può contenere disposizioni specifiche relative all’organo di gestione e i presenti orientamenti si applicano senza pregiudicare tali disposizioni.
Mediante le linee guida sulla compliance AML in oggetto, l’EBA mira a garantire un’interpretazione comune e un’attuazione adeguata delle disposizioni di governance interna in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo in tutta l’UE, con particolare riferimento al ruolo e alle responsabilità:
- del responsabile della compliance AML;
- dell’organo di gestione per quanto riguarda il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
Ruolo e responsabilità dell’organo di gestione e del responsabile compliance AML
In particolare, le presenti linee guida contengono disposizioni su:
- Il ruolo e le responsabilità dell’organo di gestione nel quadro AML/CFT e del dirigente responsabile dell’AML/CFT: la linea guida 4.1 specifica i doveri e i compiti dell’organo di gestione nell’ambito dell’AML/CFT.
- Il ruolo e le responsabilità del responsabile della compliance AML/CFT: la linea guida 4.2 specifica la necessità di nominare un responsabile della compliance antiriciclaggio e antiterrorismo a un livello che comporti il potere di proporre, di propria iniziativa, tutte le misure necessarie o appropriate per garantire la compliance e l’efficacia delle misure interne antiriciclaggio e antiterrorismo all’organo di gestione nella sua funzione di supervisione e gestione. La linea guida 4.2 specifica anche i requisiti di idoneità per il ruolo di responsabile della conformità antiriciclaggio e antiterrorismo, oltre a spiegare i ruoli e le responsabilità del soggetto incaricato.
- L’organizzazione della funzione di compliance AML e antiterrorismo a livello di gruppo : la linea guida 4.3 stabilisce ruoli e responsabilità specifici e chiarisce le linee di reporting rispetto al ruolo del responsabile della compliance AML e antiterrorismo a livello di gruppo, al fine di garantire che le carenze nel quadro antiriciclaggio e antiterrorismo che interessano l’intero gruppo o un’ampia parte del gruppo siano affrontate in modo efficace.
Applicazione proporzionale delle Linee guida EBA
Le disposizioni contenute nelle presenti linee guida devono essere applicate in modo efficace e proporzionato alla tipologia, alle dimensioni e all’organizzazione interna dell’ente creditizio o finanziario, alla natura, all’ambito e alla complessità delle sue attività, nonché ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui l’ente è esposto.
Le Linee guida si applicano a partire dal primo dicembre 2022