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Linee Guida EBA sugli accordi di cooperazione tra i sistemi di garanzia dei depositi

2 Marzo 2016
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità Bancaria Europea ha pubblicato il 15 febbraio 2016 le Linee Guida definitive in riferimento agli accordi di cooperazione tra i sistemi di garanzia dei depositi (DGS). Le Linee Guida comprendono un accordo quadro di cooperazione multilaterale e le prescrizioni minime per promuovere la conclusione rapida e coerente di tali accordi di cooperazione, come previsto dalla Direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

La nuova Direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (Deposit Guarantee Schemes Directive) migliora la flessibilità dei sistemi di garanzia dei depositi e aumenta la protezione dei depositanti, anche in caso di fallimenti bancari transfrontalieri. I depositanti saranno compensati delle perdite più velocemente ed in caso di fallimento di una filiale di una banca europea con sede in un diverso Stato membro, potranno beneficiare della garanzia del sistema di garanzia dei depositi locale che fornirà loro il rimborso per conto del sistema di garanzia dei depositi nello Stato membro della sede della banca.

Al fine di promuovere un approccio coerente e di facilitare l’ingresso negli accordi di cooperazione tra i sistemi di garanzia dei depositi nell’Unione europea, le Linee Guida individuano gli obiettivi e il contenuto minimo di tali accordi di cooperazione.

In particolare tali Linee Guida individuano il contenuto minimo rispetto a tre aree chiave da inserire negli accordi di cooperazione: i) le modalità di rimborso dei depositanti da parte dei sistemi di garanzia dei depositi locali per le filiali delle banche con sede in altri Stati membri; ii) le modalità di trasferimento dei contributi da un sistema di garanzia dei depositi ad un altro nel caso in cui un istituto di credito cessa di essere membro di un sistema di garanzia dei depositi e aderisce ad un altro sistema di garanzia dei depositi; iii) le modalità per effettuare i prestiti reciproci tra i sistemi di garanzia dei depositi.

Per assicurare che i depositanti delle filiali europee di istituti di credito con sede in altri Stati membri abbiano lo stesso trattamento dei depositanti dello Stato membro di origine, le Linee Guida forniscono ulteriori indicazioni sulla sequenza e la tempistica degli eventi quando il sistema di garanzia dei depositi locale effettua un rimborso dei depositanti per conto del sistema di garanzia dei depositi di un altro Stato membro.

L’indicazione di un contenuto di base e la maggiore coerenza apportata da tali Linee Guida faciliterà il ruolo di mediazione dell’Autorità Bancaria Europea. Come stabilito nella Direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, l’Autorità Bancaria Europea potrà emettere decisioni vincolanti nell’ambito del suo ruolo da mediatore se le autorità designate o i sistemi di garanzia dei depositi non raggiungono un accordo o in presenza di una controversia in merito all’interpretazione di un accordo.

Aspetti legali

Queste Linee Guida sono state emanate ai sensi degli artt. 16 e 26 par. 2 del Regolamento UE N. 1093/2010 (Regolamento della costituzione dell’Autorità Bancaria Europea) al fine di promuovere un approccio comune e coerente nella cooperazione tra i sistemi di garanzia dei depositi in tutta l’Unione, conformemente all’art. 14, par. 5 della Direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, e con l’ulteriore obiettivo di contribuire al rafforzamento del sistema europeo dei sistemi di garanzia dei depositi nazionali conformemente all’articolo 36, par. 1 del Regolamento sulla costituzione dell’Autorità Bancaria Europea.

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