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NPL

Linee Guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione dei crediti deteriorati

12 Ottobre 2017

Gregorio Consoli e Salvatore Sardo, Chiomenti

Di cosa si parla in questo articolo
NPL

1. Premessa

L’elevata consistenza dei crediti deteriorati delle banche italiane è il fattore di difficoltà delle stesse più frequentemente citato.

Tale tema, che sicuramente riveste particolare interesse nel contesto della corretta gestione delle aziende bancarie, è stato più volte oggetto, negli ultimi anni, di attenzione da parte delle autorità nazionali e comunitarie.

Nel marzo 2017, con l’obiettivo espresso di dare impulso a una gestione più attiva dei crediti deteriorati da parte delle banche, la Banca Centrale Europea ha pubblicato Linee Guida per la gestione dei crediti deteriorati rivolte alle banche c.d. significant. Tali Linee guida sono peraltro proprio in questi giorni oggetto di un addendum che, dalle prime valutazioni, sembra essere ancora più incisivo nella determinazione di una condotta attiva per tutti i crediti deteriorati che si generanno a partire dal 2018.

Coerentemente con le Guidance pubblicate dalla BCE, la Banca d’Italia ha posto in consultazione le “Linee guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione dei crediti deteriorati[1]” dello scorso 29 settembre 2017 (“Linee Guida della Banca d’Italia”), di cui ci si occupa nel presente articolo.

Tanto le Guidance ECB quanto le Linee Guida non hanno carattere vincolante, ma rappresentano indicazioni cui le banche sono invitate ad attenersi e rappresentano un benchmark rispetto al quale valutare eventuali scostamenti in ottica di vigilanza. Al riguardo, per tutte le linee guida pubblicate, è previsto che le banche possano essere chiamate a motivare all’autorità di vigilanza la presenza di eventuali scostamenti rispetto a quanto sancito nelle stesse.

Come breve nota metodologica, giova ricordare che allorquando le Linee guida parlano di crediti deteriorati si deve fare riferimento a tutte le “attività finanziarie deteriorate” cioè tutte “le attività per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria “Non-performing” come definita nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni (Implementing Technical Standards)[2]”.

Tali attività finanziarie deteriorate possono essere ulteriormente suddivise, inter alia, in due ulteriori sotto categorie: (i) le “sofferenze” cioè le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili (indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita della banca)[3] e (ii) le “inadempienze probabili” cioè le esposizioni relative a debitori che, su giudizio della banca, è improbabile che adempiano integralmente[4] alle proprie obbligazioni senza l’escussione delle garanzie. La normativa aggiunge che la valutazione della banca ai fini della classificazione di una posizione come inadempienza probabile dovrà operare a prescindere dalla presenza o meno di importi o rate scaduti e non pagati o di sintomi espliciti di anomalia.

Le sopra citate definizioni rispecchiano nella sostanza quelle armonizzate dal Meccanismo di Vigilanza Unico[5] che, a propria volta, si ispirano ai criteri pubblicati nel 2013 dall’Autorità Bancaria Europea[6].

La scelta inerente la classificazione dei crediti come sofferenza o inadempienza probabile è di estrema importanza poiché determina una diversa misura dell’assorbimento di capitale in termini di accantonamento[7] e pertanto da un approccio più o meno severo può derivare un diverso effetto sui bilanci della banca con consequenziali esigenze più o meno concrete di rafforzamento del capitale.

Inoltre, come si dirà meglio in appresso, la corretta distinzione tra le diverse fasi di vita di una esposizione creditizia anomala è essenziale sia per la definizione di adeguati presidi organizzativi sia per la definizione di adeguati incentivi volti a sciogliere i naturali conflitti di interesse sussistenti soprattutto nelle prime fasi di gestione dei crediti anomali.

2. Ambito di applicazione delle Linee guida

La struttura della vigilanza delineata dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ha previsto la creazione di un Meccanismo di Vigilanza Unico (“MVU”) per le banche dei paesi dell’area euro con apertura agli altri Stati membri dell’Unione che avessero espresso intenzione di aderirvi.

Il MVU è il sistema europeo di vigilanza bancaria che comprende la BCE e le autorità di vigilanza nazionali dei paesi partecipanti e avente le seguenti finalità: (i) salvaguardare la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo, (ii) accrescere l’integrazione e la stabilità finanziaria e (iii) assicurare una vigilanza coerente.

Per ciò che concerne la vigilanza, è previsto che con riferimento alle banche “rilevanti” (“of significative relevance”), come determinate sulla base di taluni criteri[8], tale funzione spetti alla BCE, mentre in relazione a quelle “meno rilevanti” (“less significant”) resti in capo alle autorità nazionali,[9] fermo restando la possibilità per la BCE di avocare a sé, in qualsiasi momento, la vigilanza diretta di qualsiasi istituto al fine di assicurare l’applicazione di standard di vigilanza elevati.

Sulla base di quanto sopra, la BCE ha pubblicato (i) un elenco contenente i nomi dei soggetti e dei gruppi che ricadono sotto la vigilanza diretta della stessa, indicando per ciascun soggetto le ragioni di tale attribuzione e, nel caso in cui tale classificazione derivi dall’applicazione del criterio dimensionale, il valore totale delle attività del soggetto o del gruppo e (ii) l’elenco dei soggetti che ricadono sotto la vigilanza delle autorità nazionali pur nell’ambito di linee guida comuni[10].

Alla luce di tali premesse, come sopra menzionato, la BCE ha pubblicato in data 20 marzo 2017 le Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL)[11] (le “Linee Guida BCE”) con l’obiettivo di condividere uno schema comune per l’individuazione, la misurazione, la gestione e la cancellazione degli NPL, senza pretesa di esaustività rimanendo inteso che laddove la materia sia già oggetto di disposizioni legislative, contabili e regolamentari nazionali, le banche sono tenute comunque ad aderire alle stesse. Il documento ha un ambito di applicazione soggettivo preciso: troverà applicazione con riguardo (i) agli enti creditizi (come definiti dal CRR[12]) significativi (dunque sottoposti a vigilanza diretta del MVU) e in particolare agli enti creditizi con livelli elevati di crediti deteriorati[13]; e (ii) alle esposizioni deteriorate[14] (non performing exposures, NPE).

Le Linee Guida della Banca d’Italia non sostituiscono in alcun modo il quadro regolamentare di riferimento e si pongono in continuità con l’azione di supervisione in corso, limitando il proprio ambito di applicazione alle Less Significant Institution e dettando previsioni analoghe a quelle per le SI, fatte salve le modifiche necessarie per tenere conto delle esigenze di maggiore semplicità dell’assetto organizzativo delle LSI.

3. Le Linee Guida della Banca d’Italia: strategia, governance e regole di condotta

Come anticipato, le Linee Guida BCE contengono delle indicazioni per le banche significative in merito alla gestione dei crediti deteriorati, incoraggiando la gestione attiva degli stessi.

La struttura del documento posto in consultazione dalla Banca d’Italia può essere idealmente divisa in tre parti: (a) strategia per la definizione dei Piani di Gestione dei NPL, (b) la governance e la gestione dei conflitti di interesse, (c) regole di condotta in merito a ristrutturazioni, classificazione delle esposizioni, rettifiche di valore e base dati.

3.1 La strategia per la definizione dei Piani di Gestione dei NPL

In linea con quanto previsto dalle Linee Guida BCE, le Linee Guida della Banca d’Italia richiedono a ogni ente creditizio di dotarsi di una strategia per la gestione dei crediti deteriorati che abbia come obiettivo miglioramenti della capacità operativa del soggetto (dal punto di vista qualitativo) e la riduzione degli NPL (sul piano quantitativo) sulla base di orizzonti di breve, medio e lungo periodo.

In particolare il documento prevede che le banche si dotino di una strategia formalizzata avente l’obiettivo di ottimizzare la gestione degli NPLS, massimizzandone i recuperi, definita sulla base delle capacità specifiche della singola banca e della peculiare composizione del portafoglio deteriorato.

La politica di gestione di ogni banca dovrà esser frutto dell’efficiente combinazione delle diverse azioni possibili a disposizione della stessa: (i) gestione interna dei crediti (ii) affidamento a soggetti specializzati nel recupero; (iii) misure di concessione; (iv) acquisizione di garanzie; e (v) cessioni (anche tramite cartolarizzazioni).

Le Linee Guida della Banca d’Italia invitano le banche a predisporre inoltre piani di gestione degli NPL di breve periodo e di medio/lungo periodo, approvati dall’organo amministrativo, con obiettivi stabiliti in termine di livello di NPL al lordo e al netto delle rettifiche di valore da raggiungere. Tali livelli dovranno essere raggiunti non mediante una riduzione indiscriminata e immediata ma sulla base di solide valutazioni quantitative e di una precisa analisi costi benefici tra le diverse azioni adottabili.

Un elemento importante – che riprende quanto già affermato in sede europea – è l’invito alle banche destinatarie di integrare la strategia di gestione degli NPL nei principali processi strategici e gestionali e aziendali, a partire dal piano industriale e fino ai piani di risanamento e alle politiche di remunerazione e incentivazione dell’intermediario. Tale indicazione rappresenta – qualora ce ne fosse bisogno – l’ennesimo riconoscimento che gli NPL costituiscono comunque un elemento importante dell’attivo della banca che, proprio considerata la capacità di influenzare anche negativamente la gestione ordinaria, devono godere della massima attenzione e devono essere gestiti in pieno coordinamento con il resto delle attività svolte dall’intermediario.

Anche le Linee Guida BCE prevedono che le banche si dotino di una strategia per gli NPL con obiettivi quantitativi da conseguirsi entro un precisato orizzonte temporale e di un piano operativo, entrambi approvati dall’organo ammnistrativo. Sulle base delle indicazioni contenute nella strategia e nel piano, le banche dovrebbero essere in grado di valutare in maniera efficiente le alternative possibili tra le seguenti azioni: (i) mantenimento delle posizioni in bilancio; (ii) riduzione attiva dei portafogli mediante cessioni e/o cancellazioni; (iii) mutamento della classificazione dell’esposizione; (iv) azioni di tipo legale. Anche in questo aspetto le indicazioni contenute nelle Linee Guida della Banca d’Italia appaiono sostanzialmente allineate.

3.2 La governance e la gestione dei conflitti di interesse

Coerentemente con l’importanza attribuita alla strategia di gestione dei NPL e come già sancito dalle vigenti disposizioni di vigilanza[15], la sezione delle Linee guida della Banca d’Italia relativa alla governance, affida all’organo di supervisione strategica il compito di definire e monitorare la strategia e i piani di gestione (il “Piano di Gestione degli NPL”). Più nello specifico, a tale organo spetta: (i) la definizione annuale del Piano di Gestione degli NPL; (ii) la valutazione almeno trimestrale dell’applicazione del Piano di Gestione degli NPL; (iii) l’individuazione con apposita delibera, dei criteri di classificazione, valutazione e gestione degli NPL (limitando la discrezionalità dei soggetti coinvolti nell’intero piano); (iv) l’approvazione – sulla base di oggettivi sistemi di selezione – delle controparti a cui esternalizzare taluni servizi.

In linea con quanto indicato in ambito comunitario, seppure non si mette in discussione l’opportunità di adottare apposite unità dedicate al trattamento dei crediti deteriorati, anche a livello nazionale si ribadisce la necessità che i piani di gestione e dismissione dei NPL siano approvati e monitorati dall’organo di amministrazione (BCE) o di supervisione strategica (BDI) in maniera tale da assicurare la coerenza con la gestione complessiva della banca.

Le Linee guida della Banca d’Italia si soffermano poi sul tema della gestione dei conflitti di interesse e sulla definizione dei presidi organizzativi per l’adozione delle misure idonee per la classificazione, valutazione e gestione delle posizioni deteriorate

Al riguardo, le banche sono invitate ad allocare la gestione degli NPL ad opportuni centri di responsabilità, con chiara assegnazione delle responsabilità e degli obiettivi, tenendo conto – in particolare – della specifica fase di vita del credito. Per scoraggiare comportamenti opportunistici, gli incentivi attribuiti ai responsabili degli organi coinvolti nella gestione degli NPL dovranno essere legati al livello di conseguimento degli obiettivi di cui al Piano di Gestione degli NPL.

Al riguardo, come sopra accennato, premessa di una efficiente gestione degli NPL, è chiaramente la corretta classificazione degli stessi nelle principali fasi di vita del credito anomalo. Così, in aggiunta alle classificazioni regolamentari già menzionate in premessa, le Linee guida della Banca d’Italia invitano a distinguere – in ottica più prettamente gestoria – tra i crediti che presentano i primi segnali di anomalia, le posizioni deteriorate che possono essere gestite tramite ristrutturazioni, le posizioni da gestire in ottica liquidatoria e quelle le cui garanzie possono essere escusse in ottica di recupero.

Fermi gli obiettivi di presidio dei conflitti e di specializzazione, le linee guida aprono – in ossequio al principio di proporzionalità – ad una semplificazione e ad un adattamento a seconda della complessità di ciascuna banca. Tuttavia, andrà mantenuta l’attribuzione delle responsabilità delle varie fasi ad opportuni centri di responsabilità, la necessaria collaborazione tra diversi centri interessati e un adeguato presidio dei conflitti di interesse, da gestirsi sia in via preventiva tramite la definizione di incentivi corretti sia tramite appositi meccanismi di controllo e monitoraggio.

3.3 Ulteriori regole di condotta: ristrutturazioni, classificazione delle esposizioni, rettifiche di valore e base dati.

Tra gli ulteriori elementi dettati dalle Linee guida della Banca d’Italia, riteniamo sia opportuno soffermarsi su almeno due aspetti che rivestono centralità nel trattamento dei non performing: la classificazione e le rettifiche di valore.

Premessa di una efficiente gestione degli NPL, è chiaramente la corretta classificazione degli stessi, per tale ragione le banche sono invitate a formalizzare i criteri applicativi utilizzati per la classificazione dei crediti.

Nel dettaglio, le banche dovranno definire criteri applicativi per il conteggio dei giorni a scaduto, stabilire gli indicatori e le soglie per la classificazione come inadempienza probabile, definire i criteri per la classificazione e il rientro in bonis delle esposizioni oggetto di concessioni e assicurare l’opportuno trattamento dei gruppi di clienti connessi.

Le Linee Guida BCE, cui le Linee Guida della Banca d’Italia infine rimandano per tutti gli aspetti non trattati, contengono una nozione di non performing exposure aggiungendo che, sebbene tale definizione sia vincolante esclusivamente ai fini delle segnalazioni di vigilanza, gli enti dovrebbero – in ogni caso – utilizzarla anche per la reportistica interna e nell’elaborazione della informativa finanziaria al pubblico. Nel documento inoltre vengono forniti dei chiarimenti interpretativi sulle diverse definizioni utilizzate dalla normativa ed elencati alcuni esempi di buone prassi finalizzate alla riduzione delle differenze applicative.

In aggiunta ad una corretta classificazione, è necessario che le banche definiscano i criteri per l’individuazione (i) delle posizioni le cui rettifiche di valore verranno effettuate in maniera forfettaria (prevedendo ad esempio delle soglie di valore per l’utilizzo di tale metodologia), indicando i relativi parametri di valutazione, (ii) delle posizioni le cui rettifiche di valore sono determinate in maniera analitica (con espressa indicazione delle metodologie da utilizzare per la stima dei flussi futuri prodotti dal debitore e il valore recuperabile delle garanzie reali). Le banche dovranno inoltre contabilizzare riprese di valore solo quando ci sia oggettiva evidenza che la riduzione di valore sia diminuita rispetto alla precedente valutazione e procedere tempestivamente alla cancellazione contabile per l’importo giudicato irrecuperabile.

Ragionevolmente questa sezione delle Linee Guida della BCE dovrà essere rivista alla luce dell’addendum pubblicato dalla ECB il 4 ottobre 2017. In tale addendum vengono ulteriormente chiarite le aspettative della vigilanza in merito all’individuazione, alla gestione, alla misurazione e alla cancellazione degli NPL nel contesto della normativa in vigore.

Il documento (in consultazione fino all’8 dicembre prossimo) concentra la propria attenzione sulla valutazione da parte della vigilanza dell’efficacia delle metodologie e dei processi di accantonamento (tenendo conto del livello di protezione del credito e della fascia di anzianità dell’esposizione) utilizzati dalle banche, al fine di assicurare una adeguata copertura dei rischi connessi ai crediti deteriorati.

Secondo quanto previsto dall’addendum, i livelli minimi di accantonamento prudenziale devono essere pari alla somma: (i) degli accantonamenti contabili calcolati sulla base dei principi contabili applicabili; (ii) delle carenze di accantonamenti rispetto alle perdite attese per le relative esposizioni in default ai sensi degli articoli 158 e 159 del CRR e (iii) delle deduzioni di CET1 dai fondi propri su iniziativa della banca ai sensi dell’articolo 3 del CRR. Nella sostanza, il documento prevede che le banche assicurino un accantonamento pari al 100%, dopo due anni di anzianità, per la parte non garantita della posizione e, dopo sette anni di anzianità, per la parte garantita.

Resta inteso che – nel caso di eventuali scostamenti – le banche dovranno dimostrare che (i) la calibrazione dei livelli minimi di accantonamento prudenziale non si giustifica per determinato portafoglio o esposizione; oppure (ii) l’applicazione dei livelli minimi non è ragionevole in presenza di talune circostanze. In entrambi i casi, al processo di comply or explain farà seguito una valutazione di vigilanza.

L’addendum conclude che l’applicazione di livelli minimi di accantonamento non dovrebbe, in ogni caso, portare ad un incremento repentino degli stessi che, al contrario, dovrebbero essere effettuati in maniera graduale (raggiungendo il 100% nel corso di sette anni) sin dal momento in cui l’esposizione è classificata come deteriorata. Per tale ragione, viene comunque chiarito che i menzionati livelli minimi non andrebbero considerati come migliore prassi per la tempistica di costituzione di accantonamenti ma esclusivamente come strumento di vigilanza per la valutazione di situazioni anomale.

 

Bibliografia:

  1. Accornero, Alessandri, Carpinelli, Sorrentino, Non-performing loans and the supply of bank credit: evidence from Italy, Questioni di Economia e Finanza, March 2017;
  2. Barbagallo, I crediti deteriorati delle banche italiane: problematiche e tendenze recenti, Primo Congresso Nazionale FIRST CISL, 6 giugno 2017;ù
  3. Beccalli, Linee guida europee sui crediti deteriorati, Editoriali dirittobancario.it, maggio 2017;
  4. Brescia Morra, L’evoluzione dei controlli sulla finanza in Europa, in Scritti per Franco Belli, Studi, Pacini editore, Pisa, 2014;ù
  5. Crivellari, Gestione, regole ed economics di un intermediario bancario specializzato in NPLs, Approfondimenti dirittobancario.it, aprile 2017;ù
  6. Inzitari, Crediti Deteriorarti (NPL), Aiuti di Stato nella BRRD e nella comunicazione sul settore bancario del 30.7.2013 della Commissione Europea, Banca Borsa Titoli di Credito, fasc. 6, 2016;
  7. Panetta, Seminario istituzionale sulle tematiche legate ai non performing loans, Intervento del Vice Direttore Generale della Banca d’Italia alla Camera dei Deputati, 15 maggio 2017;
  8. Siclari, European Markets Union e ordinamento nazionale, Banca Borsa Titoli di Credito, fasc. 4, 2016;
  9. Visco, Intervento ABI, 8 luglio 2016;
  10. Visco, Intervento ACRI, 27 ottobre 2016;
  11. Visco, Intervento 23° Congresso ASSIOM FOREX, 28 gennaio 2017.

 

Appendice normativa:

EBA Final draft Implementing Technical Standards on Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione del 16 aprile 2014

Circolare Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (c.d. Matrice dei Conti)

BCE, Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), marzo 2017

BCE, Addendum alle linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL): livelli minimi di accantonamento prudenziale per le esposizioni deteriorate;

Banca d’Italia, Documento per la consultazione per le banche Less Significant italiane in materia di gestione dei crediti deteriorati.

 


[1] https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2017/linee-guida-less-significant/Documento_di_consultazione.pdf.

[2] Cfr. Circolare Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (c.d. Matrice dei Conti).

[3] Sono ricompresi nella definizione di sofferenze, ai sensi della Circolare Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (c.d. Matrice dei Conti), anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile; c) le esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 180 degli ITS.

[4] Sia con riguardo al debito in linea capitale sia in linea interessi.

[5] Secondo quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione del 16 aprile 2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio: “non-performing exposures are those that satisfy either or both of the following criteria: 1. material exposures which are more than 90 days past-due; 2. the debtor is assessed as unlikely to pay its credit obligations in full without realisation of collateral, regardless of the existence of any past-due amount or of the number of days past due.”

[6] EBA Final draft Implementing Technical Standards on Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013.

[7] La differenza non è peraltro di poco conto poiché le sofferenze richiedono un accantonamento al 60% del valore nominale del credito mentre le inadempienze probabili del 30% (Cfr. Inzitari, Crediti Deteriorarti (NPL), Aiuti di Stato nella BRRD e nella comunicazione sul settore bancario del 30.7.2013 della Commissione Europea, Banca Borsa Titoli di Credito, fasc. 6, 2016).

[8] Una banca è ritenuta “rilevante” qualora soddisfi uno dei seguenti requisiti:

(i) il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di EUR o, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di EUR, supera il 20% del PIL nazionale;

(ii) è uno de tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro;ù

(iii) riceve assistenza diretta dal meccanismo europeo di stabilità;ù

(iv) il valore totale delle attività supera i 5 miliardi di EUR e il rapporto tra le attività transfrontaliere in più di un altro Stato membro partecipante e le attività totali è superiore al 20% o il rapporto tra le passività transfrontaliere in più di un altro Stato membro partecipante e le passività totali è superiore al 20%.

[9] Si noti che la BCE esercita la vigilanza diretta su 120 banche significative dei paesi partecipanti, che detengono quasi l’82% degli attivi bancari nell’area dell’euro.

[10] https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/intro_list_sse_lsi.it.pdf

[11] https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.it.pdf

[12] Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n.648/2012.

[13] Da intendersi come gli enti creditizi che presentano livelli di crediti deteriorati notevolmente superiori alla media UE. Costituisce riferimento per calcolare la media UE il risk-dashboard trimestrale pubblicato dall’EBA (http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/risk-dashboard).

[14] Come definite ai sensi dell’art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Si tratta di una definizione formalmente diversa da quella relativa al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (a cui fanno riferimento le istruzioni per le segnalazioni di vigilanza di cui alla Banca d’Italia) ma nella sostanza allineata. Si veda per maggior chiarezza definitoria il grafico di cui a pag. 55 delle Linee Guida BCE.

[15] Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e n. 263 del 27 dicembre 2006.

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