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Liquidazione coatta delle banche: modificati i limiti e i termini ai rimborsi per i depositi bancari

10 Giugno 2011
Di cosa si parla in questo articolo

Con Decreto Legislativo del 24 marzo 2011, n. 49 (GU n. 93 del 22 aprile 2011), attuativo della Direttiva 2009/14/CE, sono state approvate le modifiche ai commi 5 e 7 dell’art. 96-bis del D.Lgs. 385/93, c.d. TUB (Testo Unico Bancario), relativamente ai limiti di rimborso per i depositi bancari in caso di liquidazione coatta delle banche ed ai relativi termini.
Da un lato, infatti, il nuovo comma 5 prevede l’abbassamento della soglia massima di rimborso, oggi non inferiore a euro 103.291,38, che dovrà essere pari a Euro 100.000. Viene fatta salva la possibilità per la Banca d’Italia di aggiornare tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in funzione del tasso di inflazione.
Dall’altro lato, viene ridotto il termine per il rimborso delle somme. L’attuale comma 7, infatti, prevede che il rimborso venga effettuato, sino all’ammontare del controvalore di Euro 20.000, entro tre mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Termine questo prorogabile dalla Banca d’Italia, in circostanze eccezionali o in casi speciali, per un periodo complessivo non superiore a nove mesi. Modalità e termini per il rimborso dell’ammontare residuo dovuto sono stabilite dalla Banca d’Italia, che aggiorna altresì il limite di 20.000 Euro per adeguarlo alle eventuali modifiche della normativa comunitaria. Diversamente, con l’entrata in vigore delle modifiche al suddetto comma, il rimborso dovrà essere effettuato entro venti giorni lavorativi (anziché gli attuali 3 mesi) dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta. Il termine può essere prorogato dalla Banca d’Italia, in circostanze del tutto eccezionali per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi (anziché gli attuali 9 mesi).
Il nuovo regime normativo entrerà in vigore il prossimo 07 maggio 2011.

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