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Giurisprudenza

Liquidazione controllata e operatività del privilegio fondiario

2 Novembre 2023

Tribunale di Brescia, 3 ottobre 2023

Di cosa si parla in questo articolo

Disposto il rinvio alla Cassazione della questione di puro diritto relativo all’operatività o meno del privilegio processuale per il creditore fondiario ex art. 41, comma 2, TUB (privilegio fondiario) a fronte dell’apertura della liquidazione controllata di soggetti sovraindebitati prevista dal Codice della crisi d’impresa.

In particolare, è stato chiesto alla Cassazione di pronunciarsi relativamente alla possibilità che il privilegio fondiario sia opponibile a fronte dell’apertura di una delle procedure concorsuali di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza a carico del debitore esecutato ed in particolare della liquidazione controllata di cui agli artt. 269 ss. dello stesso Codice.

Il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. è stato disposto dal Tribunale di Brescia con ordinanza del 3 ottobre 2023 nell’ambito di un giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., relativo ad una procedura di espropriazione forzata immobiliare, promosso da una debitrice avverso l’ordinanza di prosecuzione dell’anzidetta procedura resa in accoglimento dell’istanza del creditore fondiario e con implicito rigetto della richiesta dell’esecutata medesima volta ad ottenere la declaratoria di improcedibilità del giudizio a fronte della sopravvenuta apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio.

L’art. 41, comma 2, TUB, prevede che l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale del debitore.

Tale norma consente, quindi, al creditore la possibilità di avviare o protrarre l’esecuzione forzata sui beni ipotecati a garanzia del finanziamento anche dopo l’apertura del concorso, così da fare eccezione al divieto stabilito dall’art. 150 della Codice della crisi d’impresa (già art. 51 della legge fallimentare) di iniziare e proseguire azioni esecutive individuali.

La ratio di tale deroga risiederebbe nell’esigenza di rendere più rapida la realizzazione coattiva della garanzia, senza dover attendere i tempi – mediamente lunghi – della procedura fallimentare.

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