Con sentenza del 25 gennaio 2024 (Pres. Macchi, Rel. Grippo) il Tribunale di Milano si è espresso in ordine ai criteri di giurisdizione previsti dall’articolo 57 comma 6-bis del TUF in relazione alla liquidazione coatta amministrativa di fondi di investimento.
Tale norma prevede infatti che, qualora le attività del fondo o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o più creditori o la SGR possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del luogo in cui la SGR ha la sede legale.
Nella sentenza in oggetto, il Tribunale di Milano ha fornito una lettura restrittiva di tale norma, affermando il principio secondo cui l’art. 57 comma 6-bis TUF richiede, ai fini dell’apertura della liquidazione del fondo, che la sede della società di gestione sia italiana.
A contrario, nel caso in cui la sede della SGR sia estera, la giurisdizione italiana non può dirsi sussistente sulla base di diversi criteri, considerati nel caso di specie, quali il fatto che:
- il fondo sia espressamente definito un fondo di investimento italiano,
- il fondo sia sottoposto integralmente alla relativa normativa italiana;
- il patrimonio del fondo sia costituito esclusivamente da immobili collocati in Italia;
- ai sensi del regolamento di gestione del fondo il Tribunale di Milano ha competenza esclusiva per le questioni attinenti all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del regolamento stesso.
Concludendo, in linea con il principio secondo cui fondo non ha soggettività giuridica, ai fini dell’applicazione dell’art. 57 TUF assume rilievo la sede in Italia della società che gestisce il fondo e non, invece, la sede in Italia del fondo o il fatto che gli immobili del fondo sono collocati in Italia o che il fondo sia regolato dal diritto italiano o che il foro competente per dirimere le controversie interne sia individuato in un Tribunale italiano.