Principio di diritto n. 24 del 19 novembre 2019
La procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati comunitari, purché in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979, come modificato dal decreto ministeriale 13 febbraio 2017, ed identificati ai fini IVA in Italia (per il tramite di una stabile organizzazione, ovvero con la nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 o mediante identificazione diretta ai sensi del successivo articolo 35-ter).
La medesima tutela non si estende ai soggetti residenti in Paesi extra UE che, pertanto, non possono accedere alla liquidazione IVA di gruppo.