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IVA

Liquidazione IVA di gruppo: chiarimenti AE sul cambio di veste giuridica della controllata

21 Dicembre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con risposta n. 837 del 20 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di Liquidazione IVA di Gruppo.

La procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo – disciplinata dall’articolo 73, ultimo comma, del decreto IVA e dalle disposizioni applicative di cui al decreto ministeriale 13 dicembre 1979, come da ultimo novellato dal decreto ministeriale 13 febbraio 2017 – consente alle società legate da rapporti di controllo ed in possesso di specifici requisiti, di procedere alla liquidazione periodica dell’IVA in maniera unitaria, mediante compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferiti al gruppo. Di conseguenza, i versamenti periodici (mensili o trimestrali), nonché il conguaglio di fine anno, vengono effettuati dalla società controllante che determina l’imposta da versare o il credito del gruppo.

Nel caso di chiusura della partita IVA relativa all’identificazione diretta del soggetto non residente e contestuale costituzione di una stabile organizzazione italiana, non è prevista una disciplina espressa ai fini IVA. Tuttavia, la stessa può essere assimilata ad una trasformazione sostanziale soggettiva in cui si riscontra una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti.

Sul punto, evidenzia l’Agenzia, si può fare riferimento all’operazione straordinaria di trasformazione che consiste nella modificazione della forma giuridica di una società. Tale operazione non comporta l’estinzione di una società e la nascita di un’altra, ma la continuazione della stessa con un’altra veste giuridica (e, quindi, un’altra organizzazione sociale) senza, di per sé, variazioni nel patrimonio o nei rapporti giuridici con i terzi. Ne discende che l’operazione di cui si discute può essere trattata, sul piano procedurale, secondo quanto prescritto per l’operazione di trasformazione.

Ne deriva che l’istante, società non residente, può continuare a partecipare alla liquidazione IVA di gruppo con la nuova veste giuridica che andrà ad assumere per effetto della “trasformazione” della identificazione diretta in stabile organizzazione.

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