Con Risposta n. 191 del 14 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla garanzia dei crediti utilizzati nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 3, decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
In particolare, evidenzia l’Agenzia, il credito IVA chiesto a rimborso di importo superiore a 30.000 euro non necessita di garanzia, purché siano congiuntamente rispettati i seguenti adempimenti e condizioni:
- nella dichiarazione annuale da cui emerge il credito, sia apposto il visto di conformità (articolo 35 del d.lgs. n. 241 del 1997) o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dei soggetti che esercitano la revisione legale dei conti (articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo decreto-legge n. 78 del 2009);
- alla dichiarazione annuale, sia allegata un’autocertificazione con cui il richiedente attesta la sussistenza di tre condizioni soggettive richieste dall’art. 38-bis comma 3;
- il patrimonio netto non sia diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili non si sia ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata;
- l’attività stessa non sia cessata, né si sia ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- non risultino cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
- siano stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.