Con Risposta n. 209/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla liquidazione IVA di gruppo con riferimento a società non residenti identificate direttamente in Italia.
La liquidazione IVA di gruppo, disciplinata dall’art. 73, co. 3, del decreto IVA e dalle disposizioni applicative di cui al Decreto Ministeriale 13 dicembre 1979, prevede la possibilità per le società di un gruppo in presenza di determinati presupposti di usufruire della liquidazione periodica IVA in modo unitario, attraverso la compensazione di debiti e crediti derivanti dalle liquidazioni delle società partecipanti.
Ambito soggettivo della liquidazione IVA di gruppo
L’ambito soggettivo di applicazione della procedura di liquidazione IVA di gruppo è disciplinato dall’art. 2 del Decreto Ministeriale 13 dicembre 1979 che ne prevede l’accesso alle spa, sapa, srl, snc e sas, le cui azioni o quote con diritto di voto siano nella titolarità dall’ente o società controllante, o da altra società da quest’ultima controllata, per una quota superiore al 50% del loro capitale almeno dal primo luglio dell’anno precedente.
La liquidazione IVA in oggetto si applica anche alle società residenti in altri Stati comunitari, purché in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 13 dicembre 1979 ed identificati ai fini IVA in Italia.
Nel caso di specie, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, le società, entrambe identificate direttamente ai fini IVA in Italia, possono utilizzare la procedura di liquidazione IVA in oggetto dal 1° gennaio 2023, nel presupposto che siano entrambe società di diritto francese con una forma giuridica che sia equivalente a quella delle società di capitali di diritto italiano, tra le quali esiste un rapporto di controllo.
Identificazione ai fini IVA in Italia
Inoltre, continua l’Agenzia, con la risposta ad interpello n. 544/2022, è stato chiarito che l’identificazione ai fini IVA in Italia delle società che partecipano alla procedura di liquidazione IVA di gruppo è un requisito che deve sussistere a partire dal primo gennaio dell’anno di applicazione della medesima, in quanto l’opzione ha effetto su tutte le operazioni realizzate a partire da tale data.
Non è, pertanto, prevista la necessità che l’identificazione ai fini IVA sussista come invece è necessario per il requisito del controllo già a partire dal primo luglio dell’anno precedente all’ingresso nella procedura IVA di gruppo.