Con Risoluzione n. 21/E del 18 febbraio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti in materia di liquidazione IVA di gruppo.
La Risoluzione segue le richieste pervenute all’Agenzia delle Entrate in merito al corretto trattamento fiscale da riservare all’eccedenza del credito IVA infrannuale e/o annuale che, chiesta a rimborso da un soggetto prima del 2008 e prima del suo ingresso nella procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’articolo 73, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sia stata successivamente oggetto di diniego da parte dell’ufficio nel periodo di adesione alla predetta procedura, per mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 30 e dal successivo articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
In particolare, è stato chiesto se sia possibile per le società che partecipano al gruppo IVA computare in detrazione tale credito nelle proprie liquidazioni periodiche e, conseguentemente, trasferirlo nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo.
Sul punto l’Agenzia evidenzia come, con le disposizioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, da cui nascono i suddetti dubbi interpretativi, e meglio richiamate nella Risoluzione in allegato, il legislativo ha voluto creare, a partire dal 2008, una netta e definitiva separazione tra il credito IVA maturato antecedentemente e quello realizzato successivamente all’ingresso di una società nella procedura dell’IVA di gruppo.
Ne consegue che, anche l’eccedenza IVA chiesta a rimborso in anni precedenti al 2008 ed all’ingresso nella procedura e computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficio successivamente alla predetta data, incontra il limite dell’articolo 1, comma 63, della citata legge n. 244 del 2007, nel senso che detta eccedenza non può confluire nelle liquidazioni IVA della società che l’ha maturata finché la stessa partecipa alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.