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Giurisprudenza

Lista Falciani: la Comm. Trib. Prov. di Verbania si schiera in favore dell’utilizzabilità

16 Aprile 2013

Comm. Trib. Prov. di Verbania, 21 febbraio 2013, n. 15-01-13

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza n. 15-01-13 del 21 febbraio 2013 la Comm. Trib. Prov. di Verbania si pronuncia in favore dell’utilizzabilità della c.d. Lista Falciani.

Nell’analisi della vicenda, la Commissione pone l’accento sull’importanza dell’adeguamento alla normativa comunitaria, la quale, per effetto dell’adesione ai trattati dell’Unione e quindi della rinuncia parziale al concetto di sovranità nazionale, deve ritenersi prevalente rispetto a quella degli stati nazionali.

Ed in tal senso rileverebbe innanzitutto il riferimento alla direttiva 77/799/CEE del Consiglio del 19.12.1977, la quale prevede lo scambio su richiesta, spontaneo ovvero automatico di “ogni” (e quindi nessuna esclusa, a prescindere dalla fonte dalla quale provenga) informazione atta a permettere una corretta determinazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio. È in questo ambito normativo, ricorda la Commissione, che è avvenuto lo scambio di informazioni che ha dato avvio alla verifica in capo alla ricorrente.

In secondo luogo, la Commissione evidenzia il recente intervento normativo in materia conseguente all’emanazione della direttiva 2011/16/UE, la quale, all’art. 16, consente l’utilizzo delle informazioni scambiate tra gli Stati membri fatto salvo il limite delle norme che disciplinano i diritti dei contribuenti incisi dagli atti di imposizione e irrogazione di sanzioni.

La stessa direttiva non prevede limitazioni all’utilizzabilità in uno Stato dei dati acquisiti da un altro Stato membro. In particolare, per quanto qui interessa, non esiste un divieto a che uno Stato, che sia entrato in possesso, in violazione di eventuali norme interne, di dati relativi ad un cittadino di altro Stato, comunichi allo Stato cui appartiene il cittadino verificato gli elementi acquisiti illegittimamente.

Ad ulteriore conferma della possibilità di utilizzare i dati contenuti nella lista Falciani, la Commissione evidenzia come, in materia tributaria, anche nel nostro diritto interno, non esistano norme che impediscano l’utilizzazione, a fini fiscali, di dati comunque acquisiti; e che, a siffatte conclusione, sembrerebbe giungere la stessa corte di Cassazione (sentenza n. 38753/12), la quale, pur senza entrare nel vivo della questione, ha ritenuto essenziale che venga preliminarmente “raggiunta con certezza la prova della illegalità della raccolta all’estero”, certezza che non v’è ed è anzi seriamente discutibile alla luce del diritto comunitario.

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