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Giurisprudenza

Lista Falciani, scudo fiscale e onere probatorio

20 Maggio 2024

Cassazione Civile, Sez. V, 5 marzo 2024, n. 5964 –  Pres. Cirillo, Rel. Giudicepietro

Di cosa si parla in questo articolo

La Sezione V della Cassazione, con ordinanza n. 5964 del 5 marzo 2024 (Pres. Cirillo – Rel. Giudicepietro), ha ribadito che, in caso di applicazione dello scudo fiscale, spetta comunque al contribuente provare la non correttezza dei dati diversamente risultanti dalla cd. “lista Falciani“.

In particolare, la Cassazione ribadisce come, in caso di accertamento sui capitali cd. “scudati”, spetta al contribuente giustificare l’incoerenza tra l’ammontare delle disponibilità in un Paese estero a regime fiscale privilegiato – che secondo il fisco fanno capo al contribuente sulla base delle risultanze della lista Falciani – e l’ammontare delle somme oggetto del cd. “scudo fiscale”.

La tematica assume rilievo proprio in relazione all’utilizzabilità di tali dati in ambito accertativo e di contenzioso, soprattutto tributario.

Sin dal 2019 la Cassazione ha ribadito che i dati bancari contenuti nella lista Falciani, ottenuti ritualmente mediante gli strumenti di cooperazione internazionale, debbano ritenersi utilizzabili sia in fase amministrativa che giudiziale, trattandosi di informazioni prive di copertura costituzionale e di una specifica tutela legale nei confronti del fisco italiano.

Ne consegue che i dati e le informazioni contenuti nella lista Falciani assumono la valenza di qualsiasi altro elemento indiziario, purché grave e preciso, sufficiente a fondare la pretesa dell’Amministrazione Finanziaria.

In questo filone interpretativo si inserisce, quindi, il problema affrontato dalla Cassazione dell’eventuale discrepanza fra i dati dichiarati dal contribuente per beneficiare del cd. “scudo fiscale” ed eventuali dati già in possesso del Fisco desunti proprio dalla summenzionata lista Falciani.

La Corte ha ricordato il proprio orientamento per cui, in tema di esercizio del potere di imposizione sui capitali cd. “scudati”, al fine di godere dell’effetto preclusivo del generale potere di accertamento tributario previsto dall’art. 14, comma 1, lett. a) D.L. 350/2001, l’onere di giustificare l’incoerenza tra l’ammontare delle disponibilità in un Paese estero a regime fiscale privilegiato, che secondo il fisco fanno capo al contribuente sulla base delle risultanze della cd. “lista Falciani”, e l’ammontare delle somme oggetto del cd. “scudo fiscale”, incombe sul contribuente (Cass., sez. V, 25 febbraio 2020, n. 4984).

Tale assunto costituisce logica conseguenza del costante indirizzo di questa Corte, secondo cui l’amministrazione finanziaria può fondare la propria pretesa anche su un unico indizio, se grave e preciso, cioè dotato di elevata valenza probabilistica.

Pertanto, la cd. scheda clienti non può essere valutata alla stregua di foglio anonimo ed il contribuente avrà l’onere di giustificare l’incoerenza tra l’ammontare delle disponibilità in Paese estero a fiscalità privilegiata risultanti dalla c.d. lista Falciani e l’entità delle somme oggetto di scudo fiscale, onde godere dell’effetto preclusivo citato.

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