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Giurisprudenza

La “lista Falciani” non è utilizzabile nemmeno nel processo tributario

30 Novembre 2011

Comm. trib. prov. Como, 15 novembre 2011, n. 188/01/11

Di cosa si parla in questo articolo

Dopo che il GIP di Pinerolo ha ritenuto che i documenti basati sull’utilizzo dei dati contenuti nelle liste “Falciani” vanno immediatamente secretati e distrutti, anche la Commissione tributaria provinciale di Como, con la sentenza 15 novembre 2011, n. 188/01/11, ha annullato l’avviso di accertamento basato unicamente sulla cd. “lista Falciani”.

Vanno infatti annullati gli avvisi di accertamento fondati esclusivamente su documenti dei quali è stata disposta la distruzione, in quanto illecitamente acquisiti all’origine.

Pertanto, l’utilizzazione della cd. “lista Falciani” è preclusa tanto nel processo penale quanto in quello tributario.

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