La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate del Veneto ha emanato oggi, 19 luglio 2012, un comunicato stampa con cui dà evidenza dell’orientamento assunto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso relativamente al possibile utilizzo della c.d. “Lista Falciani” ai fini dell’attività di accertamento fiscale.
La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, con le due distinti pronunciamenti, si pone in contrasto con l’orientamento precedentemente formatosi sul tema, il quale aveva appunto stabilito l’inutilizzabilità dei dati contenuti nella lista a causa del metodo di acquisizione non conforme alla legge.
Diversamente, come si legge nel comunicato che si pubblica in allegato, la Commissione Tributaria di Treviso ha considerato pienamente legittima l’acquisizione dei dati, giudicandola “conseguente ad una rituale richiesta all’Amministrazione Fiscale francese, inoltrata attraverso i canali di collaborazione informativa internazionale nel pieno rispetto delle procedure e dei trattati”. In particolare l’acquisizione è avvenuta nell’ambito della collaborazione informativa internazionale prevista dalle direttive europee e dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia.
La Commissione ha inoltre affermato che le categorie proprie del processo penale, secondo cui elementi probatori acquisiti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge sono inutilizzabili dal punto di vista processuale, non possano essere pedissequamente trasposte nel giudizio tributario. Infatti, da un lato non vi è alcun diritto del contribuente italiano alla segretezza di un conto bancario estero non dichiarato, dall’altro l’acquisizione dei dati non sarebbe avvenuta in violazione di norme italiane, tantomeno ad opera dell’Amministrazione fiscale italiana.