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Giurisprudenza

Lista “Falciani”: la provenienza illecita ne esclude l’utilizzabilità in processo

28 Ottobre 2011

Tribunale di Pinerolo, decreto di archiviazione, 04 ottobre 2011

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Con decreto del 4 ottobre scorso, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pinerolo, dott. Gianni Reynaud, archiviando il procedimento a carico dell’indagato per dichiarazione infedele volta all’evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ha disposto la distruzione della c.d. lista Falciani, rappresentante le movimentazioni di conti correnti bancari accesi da soggetti privati presso la HSBC Private Banking di Ginevra.

Sulla base di tale lista – acquisita dall’autorità giudiziaria francese e da questa trasmessi per rogatoria all’a.g. italiana – era stato avviato il procedimento penale de quo al fine di accertare se le somme depositate dall’indagato presso la HSBC fossero provento di redditi sottratti alla imposizione fiscale in Italia e tali da integrare gli estremi dei reati di cui agli artt. 4 o 5 d.lgs. 74/2000.

Nel motivare il provvedimento, il Giudice ha posto l’accento sull’illecita provenienza della lista, acquisita e sottratta dalla banca dati informatica della HSBC dall’ex dipendente Falciani Hervé.

Secondo il Gip, infatti, “non v’è dubbio che i documenti in questione siano stati “formati attraverso la raccolta illegale di informazioni”, trattandosi della stampa di files contenuti in un sistema informatico riservato nel quale il Falciani si è abusivamente introdotto contro la volontà espressa o tacita di chi aveva diritto ad escluderlo (…) così integrando, secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (v. Cass., Sez. V, sent. 18.1.2011 n. 24583) il reato di cui all’art. 615-ter c.p.”.

Il Giudice, accertata quindi l’illecita provenienza di tali documenti, né ha escluso l’utilizzabilità ai sensi dell’art. 240, comma 2, c.p.p..

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