Il Listing Act introduce misure volte a contrastare il declino dei servizi di ricerca finanziaria dedicati alle imprese a bassa e media capitalizzazione, mirando a incrementare la loro capacità di attrarre investitori. In tale contesto, sono previste due modifiche alla MiFID II, da recepire entro il 5 giugno 2026:
- Modifica dell’unbundling delle commissioni: è rivista la separazione obbligatoria tra i costi dei servizi di esecuzione e quelli di ricerca, introdotta dalla MiFID II.
- Codice di condotta per la ricerca sponsorizzata dall’emittente: viene istituito un codice di condotta per garantire l’indipendenza e la credibilità di questa tipologia di ricerca.
Unbundling
La Direttiva elimina la soglia di capitalizzazione al di sotto della quale erano ammessi pagamenti combinati per i servizi di esecuzione e ricerca, rendendo tale possibilità accessibile a tutti gli emittenti.
Tuttavia, poiché la mera possibilità di effettuare pagamenti congiunti non è sufficiente per arrestare il declino dei servizi di ricerca per gli emittenti a bassa capitalizzazione, il Listing Act introduce ulteriori disposizioni volte a rivitalizzare il mercato della ricerca, concedendo maggiore flessibilità nella definizione dei pagamenti per i servizi di esecuzione e di ricerca, bilanciata da specifiche tutele. Nello specifico, vengono stabilite quattro condizioni:
- Accordo di remunerazione: deve essere stipulato un accordo che definisca la metodologia per calcolare le commissioni, includendo il costo della ricerca;
- Trasparenza verso i clienti: i clienti devono essere informati circa le modalità di pagamento della ricerca (congiuntamente o separatamente) e la gestione dei conflitti di interesse nel caso di pagamento congiunto;
- Valutazione annuale della qualità: indipendentemente dalla modalità di pagamento scelta, è obbligatorio effettuare una valutazione annuale della qualità e del valore della ricerca, nonché del suo contributo al miglioramento delle decisioni di investimento;
- Pagamento separato: qualora questa opzione venga scelta, la ricerca può essere finanziata tramite risorse proprie dell’impresa di investimento oppure attraverso un conto separato dedicato alla ricerca.
Il Listing Act chiarisce, inoltre, cosa non rientra nella definizione di “ricerca”. In particolare, le osservazioni sulla negoziazione e altri servizi di consulenza commerciale connessi all’esecuzione di un’operazione su strumenti finanziari non costituiscono ricerca. Queste includono analisi delle condizioni di mercato, idee di negoziazione e altre valutazioni relative all’esecuzione di transazioni, che permettono alle imprese di investimento di dimostrare la qualità dell’esecuzione.
Viene poi introdotta un’esenzione per la ricerca ottenuta da intermediari che non offrono servizi di esecuzione e non appartengono a gruppi comprendenti imprese di investimento che forniscono tali servizi. In tali casi, è comunque obbligatoria una valutazione annuale della ricerca ricevuta.
Infine, su richiesta del cliente, le informazioni relative ai costi totali della ricerca devono essere rese disponibili su base annuale.
Ricerca sponsorizzata dall’emittente
L’adeguamento delle norme sull’unbundling potrebbe non essere sufficiente per colmare la carenza di copertura delle imprese a bassa capitalizzazione. Per questo motivo, il Listing Act introduce disposizioni volte a incrementare la credibilità della ricerca sponsorizzata dagli emittenti, poiché è prevedibile che molti di essi ricorreranno a tale opzione.
La ricerca, se conforme al “codice di condotta dell’UE”, potrà essere qualificata come “ricerca sponsorizzata dall’emittente”. Al contrario, qualsiasi altro materiale di ricerca finanziato, in tutto o in parte, dall’emittente ma non conforme al codice di condotta sarà qualificato come comunicazione di marketing.
Il codice di condotta, da elaborare entro il 5 dicembre 2025 sotto la supervisione dell’ESMA, stabilirà norme relative a indipendenza, obiettività e gestione dei conflitti di interesse.
Distribuzione
Per migliorare la visibilità della ricerca sponsorizzata, gli emittenti potranno pubblicarla tramite il punto di accesso unico europeo (Reg. 2023/2859). Questo tipo di ricerca non sarà considerato un’informazione regolamentata ai sensi della Direttiva 2004/109/CE né una ricerca in materia di investimenti secondo la MiFID II, e pertanto non sarà soggetta al medesimo livello di controllo normativo.