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Listing Act: modifiche alla direttiva delegata in ambito MIFID II

28 Ottobre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha avviato oggi una consultazione sulle modifiche alle disposizioni in materia di servizi di esecuzione e ricerca, contenute nella Direttiva delegata (UE) 2017/593 in ambito MIFID II, a seguito delle modifiche che verranno introdotto con l’entrata in vigore del Listing Act.

La Direttiva Listing Act, in particolare, introduce modifiche che consentono pagamenti congiunti per servizi di esecuzione e ricerca per tutti gli emittenti, indipendentemente dalla capitalizzazione di mercato degli emittenti oggetto della ricerca.

Nel documento di consultazione, ESMA precisa che i riferimenti al Listing Act devono essere intesi come riferimenti al testo pubblicato l’8 ottobre 2024 (il “Listing Act” non è ancora stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea).

Il presente documento di consultazione si concentra quindi sulle modifiche alla Direttiva delegata in ambito MIFID II, relative al pagamento dei servizi di ricerca e di esecuzione.

Attualmente infatti, l’art. 24, paragrafo 9 bis, della MiFID II e l’art. 13 della Direttiva delegata (UE) 2017/593 stabiliscono le condizioni che deve soddisfare la fornitura di ricerca, da parte di terzi, alle imprese di investimento, per non essere considerata un incentivo.

In precedenza, la MiFID II consentiva solo i pagamenti per la ricerca da parte di un’impresa di investimento con risorse proprie o con pagamenti da un conto separato per il pagamento della ricerca; tuttavia, nel 2021 sono state apportate modifiche al regime di ricerca della MiFID II, nell’ambito del Capital Markets Recovery Package.

La Direttiva (UE) 2021/338 ha modificato la Direttiva 2014/65/UE inserendo, tra l’altro, un nuovo paragrafo (9a) nell’art. 24: tale modifica ha introdotto la possibilità di effettuare pagamenti congiunti da un conto di ricerca separato per gli emittenti la cui capitalizzazione di mercato non superi 1 miliardo di euro.

Nel contesto della direttiva Listing Act, i pagamenti congiunti per i servizi di esecuzione e di ricerca saranno possibili indipendentemente dalla capitalizzazione di mercato degli emittenti oggetto della ricerca.

Tuttavia, qualunque sia l’opzione di pagamento scelta da un’impresa di investimento in relazione ai pagamenti per la ricerca, l’impresa dovrebbe sempre rispettare le seguenti condizioni affinché la fornitura di ricerca non sia considerata un incentivo:

  • è stato stipulato un accordo tra l’impresa di investimento e il terzo fornitore di servizi di esecuzione e di ricerca, che stabilisca una metodologia per la remunerazione, compreso il modo in cui il costo totale della ricerca viene generalmente preso in considerazione per stabilire le spese totali per i servizi di investimento;
  • l’impresa di investimento informa i propri clienti della scelta di pagare congiuntamente o separatamente i servizi di esecuzione e di ricerca e mette a loro disposizione la propria politica in materia di pagamenti per i servizi di esecuzione e di ricerca, compreso il tipo di informazioni che possono essere fornite a seconda della scelta di pagamento dell’impresa e, se del caso, il modo in cui l’impresa di investimento previene o gestisce i conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 23 quando applica un metodo di pagamento congiunto per i servizi di esecuzione e di ricerca;
  • l’impresa di investimento valuta annualmente la qualità, l’utilizzabilità e il valore della ricerca utilizzata, nonché la capacità della ricerca utilizzata di contribuire a migliorare le decisioni di investimento
  • laddove l’impresa scelga di pagare separatamente i servizi di esecuzione e la ricerca di terzi, la fornitura di ricerca da parte di terzi viene ricevuta in cambio di pagamenti diretti da parte dell’impresa di investimento a partire dalle proprie risorse o da parte di terzi.

La consultazione è aperta sino al 28 gennaio 2025.

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