Nell’ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, con sentenza n. 5795 del 30 novembre 2016, il Tribunale di Torino ha giudicato il comportamento processuale della Banca convenuta – opposta, consistito nel non rendersi disponibile ad alcun tentativo di conciliazione, idoneo a legittimare condanna ex art. 96 c.p.c.
Nel caso di specie, in particolare, l’Istituto di credito aveva manifestato la propria indisponibilità nel corso di apposita udienza ex art. 185 c.p.c., fissata dal Giudicante all’esito di istruttoria processuale da cui era emerso che il cliente – ricorrente in opposizione, non solo non era debitore delle somme oggetto di decreto ingiuntivo, ma anzi risultava essere creditore di cospicue somme nei confronti della Banca convenuta.