In base alla giurisprudenza unionale, l’art. 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva, consente che i soggetti passivi sono autorizzati a detrarre dall’imposta di cui sono debitori l’iva dovuta o assolta all’interno del Paese per i servizi loro prestati da un altro soggetto passivo soltanto nella misura in cui tali servizi siano impiegati ai fini delle loro operazioni soggette ad imposta.
Sicché, qualora una parte dei servizi per i quali sono state sostenute le spese sia utilizzata ai fini di operazioni compiute da terzi, il nesso diretto e immediato tra tali servizi e le operazioni soggette ad imposta della committente s’interrompe per la parte corrispondente, con la conseguente esclusione del diritto di detrazione relativo (Corte giust. 1 ottobre 2020, causa C-405/19, Vos Aannemingen BVBA, punti 37-39).
Irrilevante, a contrario, il ricorso alla liquidazione dell’iva di gruppo, che rappresenta una mera modalità procedimentale, che non incide sulla soggettività fiscale di ciascuna delle società appartenenti al gruppo e che per conseguenza neanche può incidere sul sistema dell’iva e derogare al principio di neutralità, violato nel caso in cui si eserciti un diritto di detrazione non spettante.