L’art. 2544 c.c., primo coma, ultima parte, cod. civ., nel testo dettato dall’art. 18 della 1. 31 gennaio 1992, n. 59, stabilendo lo scioglimento di diritto della società cooperativa edilizia che non abbia depositato nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni con conseguente perdita della personalità giuridica, non elimina la società cooperativa medesima dalla realtà giuridica, ma la priva solo della personalità giuridica a cui è collegata la limitazione di responsabilità dei soci al conferimento. Con la conseguenza che, venuta meno l’autonomia patrimoniale perfetta collegata alla suddetta personalità, la disciplina dei rapporti con i terzi della società cooperativa edilizia va connotata dalla responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali mediante applicazione analogica delle norme dettate per le società (geneticamente) senza personalità giuridica.
La disposizione richiamata, di carattere sanzionatorio, non toglie che la cooperativa permanga come centro di imputazione sino alla data di cancellazione dal registro delle imprese e che l’estinzione della società come cooperativa, supponendo la cancellazione dal registro delle imprese, possa avvenire solo dopo che sia stato dato corso alla liquidazione del patrimonio dell’ente, mediante azione dell’autorità di vigilanza o, qualora la liquidazione sia stata chiesta dalla società, dei liquidatori.
Dalla perdurante esistenza della società cooperativa, pur sciolta di diritto, consegue l’assoggettamento della medesima alla procedura concorsuale stabilita dalla legge in relazione a tale tipo sociale ove ne sia accertato lo stato di insolvenza.