In materia di “scudo fiscale”, l’effetto preclusivo del generale potere di accertamento dell’amministrazione finanziaria, come regolato dall’art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 350 del 2001, conv. con modif. dalla legge n. 409 del 2001, deve escludersi che importi una limitazione oggettiva – la quale si esaurisca nella mera corrispondenza quantitativa tra le somme rimpatriate e qualsiasi imponibile oggetto di possibile accertamento, come se l’importo di cui alla dichiarazione riservata possa rappresentare una sorta di franchigia opponibile, sino a concorrenza, dal contribuente all’amministrazione finanziaria, rispetto a qualunque tipologia di reddito successivamente accertato – poiché la limitazione normativa agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio richiede la dimostrazione di una concreta correlazione oggettiva tra il reddito accertato e la provenienza delle somme o dei beni rimpatriati o regolarizzati e, pertanto, il reddito non dichiarato, oggetto di accertamento, deve essere collegato alle somme o ai beni emersi a seguito del rimpatrio, attraverso la dimostrazione dell’astratta riconducibilità delle somme rientrate proprio al reddito contestato, il cui onere è posto a carico del contribuente.
Massima Ufficiale