Con sentenza n. 30284 del 14 ottobre 2022, la Cassazione si è pronunciata in merito ai criteri di valutazione dello stato di insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento di cui all’art. 5 L.F.
La Corte ha anzitutto ribadito che lo stato di insolvenza è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, che si manifesta con “inadempimenti” o “altri fatti esteriori”.
Tali inadempimenti e fatti esteriori non sono tipizzati, bensì costituiscono elementi indiziari dello stato di insolvenza del debitore, da apprezzarsi caso per caso.
L’accertamento dell’insolvenza comporta, dunque, una valutazione complessiva del passivo e dell’attivo del patrimonio del debitore.
A tal riguardo, la Corte ha chiarito che, salvo il caso in cui la società sia in liquidazione, l’accertamento dell’insolvenza non è associato ad una situazione di «squilibrio irrimediabile fra le componenti dell’attivo e quelle del passivo del patrimonio dell’imprenditore».
Piuttosto, va apprezzata «la possibilità dell’impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni dal lato passivo».
In questa prospettiva «i beni e i crediti costituenti la parte attiva del patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all’attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell’operatività dell’impresa».