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Attualità

Maggior riservatezza con la Voluntary-bis

9 Novembre 2016

Roberta Moscaroli, Lead Tax Advisor, DLA Piper

Di cosa si parla in questo articolo

Con il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, in vigore dal 24 ottobre u.s. (cfr. contenuti correlati), sono stati riaperti i termini della procedura di collaborazione volontaria nota come “Voluntary Disclosure” (e, con riferimento a detta “riedizione”, come “Voluntary-bis), di cui agli artt. da 5-quater a 5-septies del D.L. n. 167 del 1990, convertito con modificazioni in legge n. 227 del 1990, ai quali – a tal fine – è stato aggiunto l’art. 5-octies (rubricato «Riapertura dei termini della collaborazione volontaria»).

La Voluntary-bis è esperibile fino al 30 luglio 2017 (30 settembre 2017 per quanto concerne l’inoltro della documentazione integrativa e di supporto di cui all’art. 5-quater del citato D.L. n. 167) e “copre” le violazioni degli obblighi di monitoraggio commesse fino al 30 settembre 2016 (ivi incluse, quindi, eventuali omissioni ed inesattezze relative al «Modulo RW» facente parte del Modello di dichiarazione «UNICO Persone Fisiche 2016»).

Secondo il testo attuale (che, in sede di conversione del decreto in legge, potrebbe subire modifiche), la Voluntary-bis ricalca, nell’impianto e nei meccanismi, la “prima” Voluntary Disclosure (a partire dai benefici in termini di sanzioni applicabili – e quindi in termini di costo della procedura – e di reati non punibili per effetto della stessa), fatti salvi, tuttavia, alcuni profili di novità che, passati inizialmente in secondo piano (con l’importante eccezione delle disposizioni sulla regolarizzazione del contante), alla luce di una più attenta lettura appaino tutt’altro che trascurabili.

Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti previsioni, come detto “nuove” rispetto alla versione originaria della procedura (oltre a quelle concernenti la regolarizzazione del contante):

  1. l’esonero da compilazione del Modulo RW, al ricorrere di taluni presupposti;
  2. la procedura di autoliquidazione e versamento spontaneo di quanto dovuto in base ad istanza (similmente a quanto avviene nel ravvedimento operoso), cui si lega la previsione di riduzioni degli sconti sulle sanzioni per il caso di versamenti insufficienti.

Come evidenziato, tutte le summenzionate novità sono (non solo degne di nota, ma altresì) tali da differenziare profondamente la Voluntary-bis dalla precedente Voluntary Disclosure, anche laddove la regolarizzazione non interessi il contante. Con il presente contributo, ci si limiterà all’analisi delle disposizioni recanti la prima delle summenzionate novità, ovvero l’esonero dagli obblighi dichiarativi.

La previsione sull’esonero da compilazione del quadro RW è contenuta nella lettera “c” dell’art. 5‐octies, comma 1, del D.L. n. 167 del 1990 (introdotto – come detto – dal D.L. n. 193 del 2016 e disciplinante la «Riapertura dei termini della collaborazione volontaria»).

In proposito, si prevede che, per le sole attività oggetto di disclosure, “gli interessati” (i.e.: titolari delle attività, procuratori ed altri soggetti comunque tenuti alla redazione del Modulo RW) sono esonerati dal presentare lo stesso Modulo RW, a condizione che le relative informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento.

Parimenti, sempre in relazione alle attività oggetto di disclosure, viene previsto l’esonero dall’indicazione in dichiarazione (i) dei redditi correlati ad attività estere soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e (ii) dei redditi derivanti dall’investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE, per i quali sia versata l’Irpef con l’aliquota massima oltre alle addizionali regionale e comunale; il tutto – sempre – a condizione che le relative informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento.

Laddove gli interessati si avvalgano di detta facoltà, gli stessi dovranno provvedere spontaneamente al versamento in un’unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi ed eventuali sanzioni applicabili (queste ultime computate nella misura ridotta prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e ss.ii.mm., sul ravvedimento operoso) «per il 2016 e per la frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza» (i.e., frazione di 2017 antecedente l’istanza).

Tralasciando la formulazione – non semplice – della norma, se ne trae il principio secondo il quale gli obblighi dichiarativi concernenti le attività e le consistenze estere ed i relativi redditi, oggetto di regolarizzazione,possono essere “gestiti” nell’ambito della relazione illustrativa che accompagna l’istanza di Voluntary Disclosure, anziché nei quadri rilevanti del Modello UNICO, sia per il 2016 che per la frazione di 2017, alla luce della possibilità che – nel frattempo – gli interessati abbiano provveduto al rimpatrio fisico o giuridico.

La previsione in parola sul “periodo transitorio” (per tale intendendosi quello decorrente dalla data di riferimento della regolarizzazione fino alla data di perfezionamento del rimpatrio fisico o giuridico) accoglie un suggerimento proposto dalla Commissione di Studio istituita presso l’Ordine dei Commercialisti di Milano e rimuove di fatto una delle principali criticità che avevano caratterizzato la precedente Voluntary Disclosure, consistente – appunto – nelle possibili ricadute degli obblighi di dichiarazione comunque incombenti sul contribuente, in relazione alle attività regolarizzate, in termini di perdita della riservatezza.

A maggior chiarimento di quanto precede, si ricorda infatti che, in relazione alla precedente Voluntary Disclosure, la stessa Agenzia delle entrate, con la circolare n. 31/E del 2015 (§ 5.2.), aveva precisato che gli obblighi dichiarativi relativi al Modello Unico per i periodi d’imposta 2014 e 2015, concernenti il monitoraggio fiscale relativi alle attività e agli investimenti detenuti all’estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sarebbero ricaduti sul contribuente fino al momento in cui i beni stessi, oggetto di emersione volontaria, non fossero stati trasferiti giuridicamente alla fiduciaria che li avesse assunti in amministrazione, divenendone sostituto d’imposta (ma in argomento cfr. anche la circolare dell’Agenzia delle entraten. 10/E del 2015).

La previsione di cui alla lettera “c” del citato art. 5-octies, pertanto, costituisce un’importante novità, utile a superare – senza alcuna perdita di gettito e/o di informazioni per l’Amministrazione finanziaria – la sopradescritta criticità ed a consentire all’istante, se non un vero e proprio anonimato (come quello connaturato ai precedenti provvedimenti sugli “scudi fiscali”), quanto meno un maggior grado di riservatezza delle informazioni rivelate.

Resta invece irrisolto il problema della riservatezza per i soggetti che hanno aderito alla prima Voluntary Disclosure, per i quali continuano a valere le indicazioni normative precedenti (quali anche chiarite dalle indicazioni della citata circolare n. 31/E del 2015) e che, stando al tenore letterale dell’art. 5-octies, non potrebbero avvalersi della riapertura dei termini, nemmeno al fine di rimuovere errori od omissioni concernenti i periodi d’imposta 2014 e 2015 (non “coperti” dalla prima Voluntary Disclosure) con il beneficio delle sanzioni ridotte.

Detta soluzione, evidentemente, è priva di logica e pertanto, al riguardo, si auspicano interventi correttivi e/o chiarimenti ufficiali, volti a rimuovere una (altrimenti) indebita disparità di trattamento.

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