In tema di responsabilità dei sindaci per omesso controllo dello svolgimento di attività dannose da parte degli amministratori di società di capitali, non disponendo i sindaci di poteri di veto o di sostituzione rispetto all’organo amministrativo, il concetto di mancata produzione del danno, di cui all’art. 2407 cod. civ., va inteso nel senso che è necessario che l’attività di vigilanza dei sindaci sia sempre improntata alla tempestiva segnalazione agli organi competenti del pericolo di danno derivante dalla condotta degli amministratori, in modo da porre in essere le condizioni legali per l’eliminazione preventiva, o comunque l’attenuazione, dei danni conseguenti alla cattiva condotta gestoria.
Massima Ufficiale
Dei doveri degli amministratori e delle azioni di responsabilità alla luce del Codice della Crisi e della “miniriforma” in materia del 2021, parleremo al webinar del 25 gennaio. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dell’evento raggiungibile al seguente link.