Ove il danno derivante dalle condotte inadempienti dell’amministratore sia quantificato nello sbilancio fallimentare — e cioè in misura pari alla differenza tra il passivo e l’attivo patrimoniale della società all’indomani della dichiarazione di fallimento della stessa — non è possibile valorizzare, quale ulteriore voce del pregiudizio sofferto dall’ente, l’illegittima sottrazione delle somme corrispondenti agli utili non distribuiti ai soci: e ciò in quanto la differenza tra il passivo e l’attivo sociale (che assurge a criterio di liquidazione del danno) già ricomprende tale perdita.