L’art. 75, co. I, del r.d. 1736/1933 prevede che, in materia di assegno bancario, il diritto di regresso del portatore nei confronti dei giranti, del traente e degli altri obbligati si prescriva in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.
L’accertamento dell’intervenuta prescrizione dell’azione cartolare si basa sulla verifica della presenza di eventi interruttivi della prescrizione, mentre, di contro, non rileva a tali fini la mancata materiale presentazione del titolo in originale; rimane ciononostante onere del portatore del titolo di credito che intenda partecipare al concorso del traente fallito mediante esercizio di azione causale la produzione in giudizio del predetto titolo in originale.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’istituto di credito la cui opposizione allo stato passivo era stata rigettata dal giudice di merito, affermando che “in mancanza di produzione dell’originale il credito andrà ammesso con riserva, essendo detta produzione intesa ad evitare la possibilità di insinuazione da parte di altri creditori in via cartolare, ovvero ad assicurare al debitore l’esercizio di eventuali azioni di regresso”.