Con la sentenza n. 940 del 22 giugno 2011, il Tribunale di Brindisi affronta il tema della responsabilità per mancata cancellazione della segnalazione ad una Centrali Rischi Privata.
Nel caso di specie, l’ente incaricato della riscossione dei tributi, a fronte del mancato pagamento di un debito tributario, aveva iscritto ipoteca su un immobile di proprietà del contribuente debitore. Successivamente, nonostante l’integrale pagamento del debito e delle spese relative alla cancellazione dell’ipoteca, lo stesso ente aveva omesso di provvedere, per oltre 1 anno, alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria. Circostanza questa emersa al contribuente debitore solo in occasione della successiva richiesta di un prestito personale, rifiutato per l’esistenza di una segnalazione pregiudizievole in Centrali Rischi Privata (CRIF). A distanza di quasi un anno dal pagamento, quindi, la suddetta ipoteca non era stata ancora cancellata e, per tale motivo, permaneva la segnalazione in CRIF.
Ciò premesso, il Tribunale riconosceva la responsabilità dell’ente di riscossione per condotta omissiva colposa.
Spunti interessati vengono forniti per quanto attiene la definizione del danno patito dal contribuente segnalato.
Per quanto attiene il danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., il Tribunale osserva come, essendo pacifico che alla data della richiesta concessione del prestito permaneva la segnalazione in Centrali Rischi Privata dell’iscrizione ipotecaria de qua, può ritenersi dimostrato per presunzioni (non essendo emerse possibili ragioni alternative) che la richiesta di concessione del finanziamento sia stata rigettata proprio in ragione di tale segnalazione pregiudizievole.
Per quanto attiene la quantificazione del danno, prosegue il Tribunale, questo non può essere tuttavia quantificato sic et simpliciter nell’importo richiesto in prestito, trattandosi di una somma che il richiedente danneggiato avrebbe dovuto evidentemente restituire, ma bensì nella perdila subita per non aver potuto tempestivamente disporre e conseguentemente impiegare tali somme.
Stante la certezza del danno nell’an, ma la sua difficile individuazione nel quantum debeatur, il Tribunale ha ritenuto possibile procedere ad una liquidazione equitativa dello stesso ex art. 1226 c.c..
Quanto al danno alla reputazione ed all’onore, il Tribunale osserva che la mancata cancellazione dell’ipoteca ha comportato il permanere di un’illegittima segnalazione presso la CRIF, determinando così, indubitabilmente, danni all’immagine ed alla reputazione economica del soggetto danneggiato, interessi questi da ritenersi costituzionalmente garantiti.
Pure in questo caso, la prova del danno può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, e la sua liquidazione non può che essere equitativa, attesa la impossibilità di provarne la precisa entità.