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Mancata comunicazione della PEC al registro delle imprese: la domanda di iscrizione va respinta

14 Maggio 2013
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare n. 3660/C del 24 aprile 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in ordine alle conseguenze sanzionatorie per la mancata comunicazione al registro delle imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata delle società (PEC).

Come noto, l’art. 16, comma 6, D.L. 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni con la Legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha introdotto l’obbligo per le società di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’Ufficio del registro delle imprese.

L’art. 37, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, ha aggiunto il comma 6 bis al citato art. 1, stabilendo che “l’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata”.

Facendo seguito ai quesiti pervenuti, il MISE ha inoltrato al Consiglio di Stato una richiesta di parere relativamente ai comportamenti che le Camere di commercio debbano adottare nel caso in cui siano trascorsi tre mesi dalla data di sospensione della domanda e l’impresa non abbia, comunque, provveduto alla comunicazione della PEC.

Il Consiglio di Stato, esprimendo un orientamento fatto proprio dallo stesso MISE, ha ritenuto che, trascorsi inutilmente i tre mesi di sospensione di cui al comma 6-bis dell’art. 16, d.l. n. 185 del 2008, l’ufficio competente – allorché la società non abbia atteso alla comunicazione, ancorché postuma, dell’indirizzo di PEC – non possa che respingere la domanda di iscrizione al registro delle imprese.

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