Con la sentenza in commento la Suprema Corte torna nuovamente ad occuparsi dei presupposti per l’accertamento dei fenomeni di abuso del diritto posti in essere dal contribuente al fine di conseguire indebiti vantaggi fiscali.
Nel caso esaminato l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che confermava l’impugnazione di una società partecipata avverso il recupero a tassazione di ricavi per interessi attivi derivanti da operazioni di finanziamento in favore della società capogruppo e rispetto ai quali venivano riscontrati ingiustificati squilibri con gli interessi passivi sostenuti per finanziamenti bancari.
In particolare, la Commissione regionale negava la sussistenza di una condotta abusiva nella mancata contabilizzazione di ricavi da interessi attivi da parte della società ricorrente sul presupposto che l’antieconomicità dell’operazione rappresentasse un mero indizio di evasione, nel caso di specie contraddetto dall’appartenenza della ricorrente allo stesso gruppo societario.
La Suprema Corte, richiamando il suo costante orientamento in materia, in via preliminare ha ricordato come a fronte di un condotta qualificata come antieconomica dall’Amministrazione finanziaria sia onere del contribuente provarne la liceità fiscale e la sua collocazione nella normale attività d’impresa, eventualmente anche mediante la sussistenza di determinati vantaggi compensativi, ove l’operazione sia compiuta tra società appartenenti allo stesso gruppo.
Conseguentemente, il mancato riscontro di benefici per la società dalle operazioni di finanziamento effettuate, conduce la Corte all’accoglimento del ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria sulla base del principio per cui la condotta antieconomica della società può costituire, in mancanza di deduzione e prova del vantaggio compensativo derivante da operazioni in perdita, presupposto di una condotta abusiva, in applicazione del divieto di abuso del diritto che porta al disconoscimento per l’autorità fiscale degli effetti delle operazioni compiute dal contribuente al fine unicamente di conseguire vantaggi fiscali indebiti.