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IVA

Mancata presentazione della dichiarazione IVA: fissati i termini per regolarizzare la posizione

26 Giugno 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 216422 del 25 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni volte alla promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa con il solo quadro VA compilato.

In particolare, i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2018 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2019, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2018 con la compilazione del solo quadro VA possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

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