Con Ordinanza del 3 luglio 2015, la Corte di Appello di Lecce ha affermato che la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi comporta l’onere dell’istituto di credito di provare l’effettiva entità del proprio credito mediante la produzione di tutti gli estratti conto, a partire dall’apertura del conto.
L’Ordinanza ha quindi precisato che quello in questione è un onere cui l’intermediario «non può sottrarsi invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni ex art. 2220 c.c.», in quanto «non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello della prova del credito».
Nel caso di specie, dunque, «l’importo riportato nel primo estratto conto prodotto in giudizio» è stato ritenuto, stante la propria natura di «risultato dell’andamento dei conti degli anni pregressi nel corso dei quali è stata computata la capitalizzazione trimestrale degli interessi», non idoneo a «costituire la base del calcolo del credito della banca».
Per l’effetto, la Corte ha affermato la necessità di «rideterminare il rapporto di dare-avere tra le parti partendo da un saldo pari a “zero”».