Con l’ordinanza n. 30841/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di riscossione delle imposte, la mancata risposta dell’Agenzia delle Entrate a un’istanza di sospensione, di cui all’art. 1, comma 537, L. n. 228/2012, entro il termine di 220 giorni, previsto dal comma 540, non comporta l’annullamento automatico del ruolo, se il credito tributario è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa, oppure se i motivi dell’istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa erariale, previste dal comma 538.
Nel caso esaminato, il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento, sostenendo l’estinzione del credito per mancato riscontro alle istanze di sospensione.
La CTP dichiarava inammissibile il ricorso, e la CTR del Lazio confermava la decisione, ritenendo regolare la notifica della cartella di pagamento e insussistenti i presupposti per l’estinzione del credito.
La Suprema Corte, muovendo dai principi espressi in precedenti decisioni (Cass. Sez. V, n. 28354/2019 e n. 10939/2024), ha rigettato il ricorso, ritenendo che la CTR avesse correttamente valutato sia la tardività della risposta dell’Amministrazione finanziaria, sia l’inidoneità delle istanze della contribuente a determinare l’estinzione automatica del credito tributario.
In particolare, secondo il Collegio, il meccanismo di annullamento previsto dall’art. 1, comma 540, L. n. 228/2012 non opera automaticamente in tutti i casi di mancata risposta dell’Amministrazione, ma solo se l’istanza si fonda su cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria.
Ne discende che, in materia di riscossione, non essendo sufficiente il mero decorso del termine di 220 giorni senza risposta, il contribuente che chieda la sospensione della riscossione deve dimostrare, nel contenuto dell’istanza, che l’atto emesso, o la cartella di pagamento, nonché l’avviso di pagamento, siano stati interessati da una delle fattispecie elencate al comma 538 oppure da sospensione giudiziale o amministrativa.
In conclusione, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione delle imposte, quando sia presentata domanda di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 538, della L. 24/12/2012 n. 228 senza ottenere risposta dall’Agenzia delle Entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1, come modif. dall’art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2015, l’annullamento di diritto del ruolo non opera nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero se i motivi posti a fondamento dell’istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria ai sensi delle lettere a) – f) del comma 538 e, a tal fine, va valutata anche una risposta tardiva da parte dell’Amministrazione finanziaria”.