L’istituto di credito che abbia omesso di disporre il tempestivo blocco della carta bancomat, per quanto responsabile per colpa grave in relazione all’accaduto, non può essere tenuto a risarcire il danno subito dal correntista laddove questi abbia omesso di coltivare adeguatamente una richiesta d’indennizzo nei confronti della compagnia di assicurazione con cui la banca abbia stipulato polizza, a favore del medesimo correntista, a copertura del sinistro.