Con la sentenza in oggetto, il Giudice di pace di Caserta affronta il tema della responsabilità della banca per mancato blocco di una carta postamat.
Nel caso di specie, i clienti, accortisi di aver smarrito la carta, telefonavano prontamente al numero verde indicato dalla banca, ricevendo conferma dell’avvenuto blocco della stessa. Pur tuttavia, con la stessa carta, venivano effettuati, successivamente alla richiesta di blocco, alcuni prelievi illeciti da parte di soggetti terzi.
Intimata del risarcimento dei danni patiti dai proprio clienti, la banca eccepiva il fatto che gli stessi avrebbero dovuto telefonare non al numero contattato, utilizzabile solo per il blocco delle carte post pay, ma ad altro numero dedicato alle carte pastamat.
Il Giudice, rigettando l’eccezione sul presupposto che fosse onere della stessa banca indicare l’esatto numero verde da utilizzare per il blocco della carta, afferma la responsabilità della stessa banca ex art. 1710 comma 1 c.c. per la mancata esecuzione delle istruzioni da parte del cliente mandante in ordine al blocco della carta.
Tale principio, prosegue il Giudice, non viene meno nell’ipotesi in cui la banca si serva di soggetti terzi per tali operazioni, posto che, nei confronti del cliente, risponde ex art. 1228 c.c. del cattivo operato di detti terzi.