Mediante la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di mancato pagamento di effetti cambiari affidati alla banca per l’incasso. Nel caso di specie, la banca aveva trasmesso le cambiali ad istituti di credito diversi da quelli presso i quali le stesse risultavano domiciliate, con la conseguenza che i titoli erano rimasti insoluti.
La Suprema Corte ha negato che potesse ritenersi provato il nesso causale tra l’inadempimento della banca ed il danno, ed in particolare che il mancato pagamento delle cambiali dipendesse esclusivamente dall’erronea domiciliazione bancaria. Ciò non implicava infatti che il debitore in realtà avesse la provvista e la capacità per far fronte al debito cambiario. Quest’ultima circostanza, al contrario, era stata esclusa dalla corte territoriale in via presuntiva per il fatto che il debitore, pochi mesi dopo, era stato assoggettato al fallimento. Secondo la Corte, dunque, la erronea domiciliazione delle cambiali aveva rappresentato per quel debitore ormai insolvente il pretesto per non provvedere a un pagamento che non aveva i mezzi per onorare effettivamente.
La Corte ha colto l’occasione per ribadire che, ai fini dell’affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è richiesta la prova del nesso di causalità tra l’inadempimento o il fatto illecito ed il danno e l’onere della dimostrazione di tale nesso è a carico di colui che agisce per il risarcimento del danno. Il suo accertamento, inoltre, rientra tra i compiti del giudice del merito ed è sottratto al sindacato di legittimità.