Con risposta n. 175 del 6 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al diritto di detrazione IVA con riferimento al mancato pagamento di fatture.
L’articolo 26, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), prevede che “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni Pagina 4 di 8 o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25″.
La variazione in diminuzione costituisce, dunque, una facoltà del cedente/prestatore, alla quale lo stesso può rinunciare (si veda, in questo senso, anche di recente, la circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021) e non un obbligo in assenza del cui adempimento il cessionario/committente debba procedere ai sensi degli articoli 17, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 (procedura peraltro riservata alle operazioni “effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti”) e 6, comma 8, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (c.d. “autofattura denuncia”) o tramite altra forma di “auto-fatturazione”.