L’art. 185 T.U.F. sulla manipolazione del mercato configura un delitto di condotta e di pericolo concreto, il cui giudizio di prognosi postuma, ex ante e in concreto, va effettuato dalla ‘posizione’ dell’investitore ragionevole, così come definito dal ‘considerando’ n. 14 del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato, vale a dire dell’investitore che «basa le proprie decisioni di investimento sulle informazioni già in suo possesso, vale a dire su informazioni disponibili precedentemente» e «occorre considerare l’impatto previsto dell’informazione alla luce dell’attività complessiva dell’emittente in questione, l’attendibilità della fonte di informazione, nonché ogni altra variabile di mercato che, nelle circostanze date, possa influire sugli strumenti finanziari […]».
Oltre alla verifica ex ante è anche possibile, a riscontro della prima e in modo mai autosufficiente, una verifica ex post sulla effettiva alterazione dei titoli, che se ragionevolmente coerente con le emergenze ex ante, può costituire un elemento sintomatico, di conferma della idoneità o della inidoneità della condotta a determinare l’alterazione del prezzo dei titoli quotati in borsa.