In tema di procedura sanzionatoria prevista dall’art. 187 septies TUF, in conseguenza del reato di manipolazione del mercato ex art. 187 ter TUF, la Suprema Corte si è posta in continuità con i principi già espressi da Cass. SS.UU. n. 5395/2007 e ribadisce che la discrezionalità, che pur deve essere riconosciuta alla CONSOB nella individuazione del tempo necessario per completare la fase delle indagini, nell’ambito del procedimento sanzionatorio, non può tramutarsi nella concessione di una sorta di arbitrio. La sua azione, anche in tale campo, deve essere ispirata all’esigenza di assicurare una ragionevole tempestività nel doveroso bilanciamento tra le esigenze dell’amministrazione e l’interesse della parte indagata a non vedere procrastinata in maniera irragionevole la propria sorte.
Così, il termine per la contestazione dell’illecito decorre dal momento in cui la CONSOB risulti in grado di adottare le decisioni di sua competenza, senza che si possa tener conto di ingiustificati ritardi, derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati a tale organo: il dies a quo del termine previsto per la contestazione coincide con il momento in cui l’Autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili i fini della verifica dell’esistenza della violazione.
In particolare, non è giustificabile il protrarsi delle indagini per anni, in attesa degli esiti delle indagini nell’ambito del parallelo procedimento penale, nella pretesa attuazione dell’art. 187 decies TUF.