L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, quando un’impresa che si presume abbia partecipato a un’infrazione unica e continuata a tale disposizione, il cui ultimo elemento costitutivo sarebbe consistito nella presentazione di offerte concordate con i suoi concorrenti a una gara d’appalto ai fini dell’aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori, ha vinto la gara e ha stipulato con l’amministrazione aggiudicatrice un contratto di lavori che determina le caratteristiche essenziali dell’appalto e, in particolare, il prezzo complessivo da pagare come corrispettivo di detti lavori, la cui esecuzione e pagamento del prezzo sono scaglionati nel tempo, il periodo dell’infrazione corrisponde a quello che va fino alla data della firma del contratto stipulato tra detta impresa e l’amministrazione aggiudicatrice sulla base dell’offerta concordata che quest’ultima aveva presentato. Spetta al giudice del rinvio verificare la data in cui le caratteristiche essenziali dell’appalto controverso, e in particolare il prezzo complessivo da pagare come corrispettivo dei lavori, siano stati definitivamente determinati.