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Giurisprudenza

Manipolazione Euribor: chiesto il rinvio alle Sezioni Unite della Cassazione

4 Aprile 2024

Procura Generale della Cassazione, 07 Marzo 2024 – Sost. Proc. Gen. Nardecchia

Di cosa si parla in questo articolo

A seguito dell’udienza pubblica dello scorso 27 marzo 2024 la Procura generale della Cassazione ha disposto la rimessione alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa agli effetti della manipolazione dell’Euribor sui contratti di finanziamento.

Sul tema, come noto, era intervenuta la terza sezione della Cassazione la quale, con ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, aveva affermato il principio secondo cui, limitatamente al periodo per il quale si è accertata la manipolazione del tasso Euribor, deve ritenersi affetta da nullità la previsione contrattuale che prevede la determinazione del tasso d’interesse in misura variabile con parametrizzazione al ridetto saggio Euribor, e questo anche se l’istituto mutuante non rientra tra quelli sanzionati per aver preso parte all’intesa manipolativa.

Nel pronunciare tale orientamento, Cass. 34889/2023 considerarsi prova privilegiata, a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi “manipolati”, la decisione della Commissione di accertamento del carattere anticoncorrenziale delle condotte manipolative.

Secondo la Procura generale, la decisione della Commissione, pur incentrandosi sulla illegittimità di tali pratiche, non indica se queste abbiano poi avuto una concreta incidenza sul valore dell’Euribor.

La decisione della Commissione europea vale quindi come prova privilegiata delle condotte illecite, e peraltro con esclusivo riferimento alle banche coinvolte, come risulta evidente dalla decisione della Commissione europea laddove si specifica che “La decisione non stabilisce alcuna responsabilità delle parti non coinvolte nel procedimento di transazione per la partecipazione a una violazione della normativa UE in materia di concorrenza nel caso di specie”.

In mancanza di prova circa l’incidenza delle condotte illecite nella concreta determinazione del tasso Euribor appare davvero arduo, per la Procura generale, sostenere la potenziale invalidità dei tassi di interesse che fanno riferimento all’Euribor, e ciò, soprattutto per le banche estranee a tali pratiche illecite.

Per tali ragioni la Procura generale ritiene opportuna una rimeditazione del recente orientamento espresso da Cass. 34889/2023 che, nella declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” e nella rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, prescinde da tali necessari accertamenti, essendosi essa esclusivamente basata sul mero contenuto del “dispositivo” della decisione della Commissione.

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