Richiamato il recente e condivisibile arresto giurisprudenziale di cui a Cass. 26/9/2019 n. 24044 (non massimata), si rammenta come Cass. S.U. 20/2/2005 n. 2207 abbia sottolineato la differenza che ricorre tra gli accordi a monte, e cioè le intese, – oggetto di valutazione in merito alla illiceità per violazione della normativa antitrust e sanzionate dalla nullità – ed i contratti stipulati a valle, in relazione ai quali può essere esercitata l’azione risarcitoria (Cass. n. 24044/2019 cit.).
Dalla eventuale declaratoria di nullità di un’intesa non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all’intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti, mentre non sembra potersi condividere la tesi, pur sostenuta in alcuni precedenti di merito, di una nullità per indeterminatezza dell’oggetto che, seppur in tesi frutto di una pratica anticoncorrenziale è sicuramente determinato e determinabile.