Sulla questione della validità della clausola del contratto di mutuo di determinazione del tasso degli interessi connessa alla manipolazione Euribor, le Sezioni Unite della Cassazione hanno deciso di rinviare la decisione.
La questione era stata rimessa al giudizio delle Sezioni Unite dall’ordinanza interlocutoria n. 19900 emessa dalla prima Sezione civile il 19 luglio 2024.
In particolare, le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sui seguenti quesiti:
- se il contratto di mutuo con clausola di determinazione degli interessi parametrata all’Euribor configuri un negozio “a valle” rispetto all’intesa restrittiva della concorrenza, accertata dalla Commissione UE per il periodo 29 settembre 2005 – 30 maggio 2008.
- se tale contratto non possa qualificarsi come negozio a valle dell’intesa illecita, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante all’intesa o dalla sua conoscenza della stessa e della volontà di avvalersene.
- se l’alterazione dell’Euribor possa configurare una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi per indeterminabilità dell’oggetto oppure se costituisca solo un elemento astrattamente idoneo a incidere sulla formazione della volontà contrattuale, valutabile in termini di mero danno.
Nel frattempo, la Corte d’Appello di Cagliari ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE una questione pregiudiziale relativa al «se dalla violazione dell’art. 101 TFUE (e dell’art. 2 legge nazionale n. 287/90 …), accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell’Euribor oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza».
Preso atto del rinvio, le Sezioni Unite civili hanno ritenuto opportuno rinviare la trattazione del ricorso connesso alla manipolazione Euribor a nuovo ruolo, in attesa di ulteriori approfondimenti.