Con sentenza n. 260 del 08 settembre 2022, la Corte di Appello di Cagliari (Pres. Rel. Spanu) ha dichiarato nulla la clausola di interessi del mutuo indicizzato all’Euribor laddove frutto di intesa anticoncorrenziale legata alla Manipolazione dell’Euribor.
Tale profilo di nullità si fonda sulla illegittimità a monte della fissazione del tasso Euribor nel periodo settembre 2005-maggio 2008, in quanto oggetto di Manipolazione dell’Euribor da parte di un gruppo di banche all’atto della comunicazione dei dati, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013.
Con la sentenza in oggetto, la Corte d’Appello ha affermato il principio secondo cui:
“La nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005/maggio 2008 per violazione dell’art. 101 Trattato Ce e dell’art. 2 legge antitrust è quindi utilmente invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull’Euribor, legittimato ad ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all’intesa vietata.
Invero, la nullità dell’intesa antitrust a monte – recepita per determinare il tasso nel contratto a valle – comporta la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. della convenzione di interessi e la conseguente applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all’Euribor.”
Al rilievo di nullità per violazione di norma imperativa non osta quindi che:
- il contratto era stato stipulato antecedentemente alla accertata condotta anticoncorrenziale
- la banca non aveva preso parte al cartello sanzionato dall’autorità antitrust.
Secondo la Corte d’Appello, infatti, non rileva la nullità originaria della clausola sugli interessi al momento del perfezionamento del contratto, bensì la perdurante validità/efficacia o inefficacia in senso stretto della determinazione convenzionale degli interessi che si accerti divenuta in contrasto con la norma imperativa in materia di tutela della libertà del mercato e della concorrenza.
Con riferimento al caso analizzato, la contrarietà alla norma imperativa non si è prodotta al momento della stipulazione del contratto, ma in quello in cui la banca ha percepito interessi frutto di un’intesa nulla sopraggiunta che ha reso invalida ex art. 1284 c. 3 c.c. la clausola di determinazione del tasso corrispettivo.
In termini di tutela, la Corte d’Appello richiama il noto arresto delle Sezioni Unite della Cassazione (30 dicembre 2021, n. 41994 – Pres. Raimondi, Rel. Valitutti) in materia di fideiussioni omnibus conformi al modello ABI.
Con tale orientamento le Sezioni Unite hanno posto l’accento sul fatto che la destinazione ad una pluralità di operatori di condizioni contrattuali in violazione delle norme sulla concorrenza altera la libertà del mercato non solo per l’attività imprenditoriale, ma anche per i consumatori, in quanto abbassa il livello qualitativo delle offerte rinvenibili erodendo la libera scelta.
In una simile ipotesi, posto che considerato che la nullità dell’intesa a monte si riverbera sul contratto stipulato a valle, la tutela accordata dall’ordinamento non può quindi limitarsi all’azione risarcitoria, dovendosi invece riconoscere l’azione di ripetizione di indebito fondata sulla nullità del contratto medesimo.
Ugualmente, deve ritenersi che il cliente del contratto bancario indicizzato ad un tasso Euribor nullo a monte ha diritto di ottenere la declaratoria di nullità di una clausola che, per effetto della prevista variazione, recepisce in corso di svolgimento del rapporto un parametro nullo, frutto di una condotta (Manipolazione Euribor) in violazione della normativa antitrust.
Gli interessi del mutuo relativi al periodo contestato andranno calcolati sulla base del tasso legale ex art. 1284 c.c..