Non vi è alcuna possibilità per i singoli utenti di avvalersi, ai fini della nullità delle clausole di richiamo dell’interesse ERIBOR, di effettuare un collegamento tra le (asserite) intese anticoncorrenziali tra gli imprenditori bancari e, dall’altro lato, l’invalidità dei contratti che a quelle intese facciano riferimento.
L’ordinamento interno non prevede alcuna sanzione di nullità delle clausole di richiamo dell’indice EURIBOR, rispetto alle quali le norme bancarie (ivi comprese le norme inerenti il tasso EURIBOR) debbono qualificarsi come condizioni generali di contratto di diritto privato liberamente accettate dal cliente che le sottoscrive e, come tali, legittime ove munite di doppia sottoscrizione.
Poiché i destinatari diretti delle norme antimonopolistiche sono solo gli imprenditori commerciali del settore di riferimento, e non anche i singoli utenti, ne consegue che, anche volendo ammettere la sussistenza di un cartello da parte di alcuni istituti di credito in relazione alla determinazione dell’indice EURIBOR, il singolo utente non sia legittimato a dolersi di tali violazioni, né, tantomeno, ad invocare la nullità delle clausole che richiamino tale indice nella determinazione del tasso d’interesse.
La sanzione della nullità prevista dall’art. 33, l.n. 287 del 10 ottobre 1990, riguarda esclusivamente le intese tra le imprese restrittive della libertà di concorrenza, così come individuate dall’art. 2 della legge in menzione, e non si applica, invece, ai contratti che, sulla base di dette intese, le imprese che ne sono parti abbiano concluso con terzi.