Con la pronuncia in esame la Cassazione ha confermato le sanzioni irrogate dalla Consob per manipolazioni del mercato realizzate mediante la diffusione di false informazioni.
Secondo il ricorrente la modesta durata delle operazioni contestate (tutte effettuate nell’arco di una settimana), nonché la modesta entità degli ordini impartiti, renderebbero il minimo edittale previsto dal legislatore in evidente contrasto con il principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena in relazione alle singole fattispecie.
La Suprema Corte, invero, chiarisce come sia insindacabile (in quanto non arbitraria) la scelta del legislatore di commisurare la pena edittale avendo riguardo alla pericolosità del fatto, anziché al profitto conseguito. D’altra parte, la disciplina sulle manipolazioni del mercato “tutela la correttezza e la lealtà nelle transazioni sui mercati regolamentati, il cui rilievo pubblicistico e la cui rilevanza sono di tale evidenza da far ritenere il legislatore del tutto libero di punire nel minimo con quantificazione adeguata al bene tutelato dalla norma sanzionatrice”.