La Consob ha emanato la nuova Prassi di mercato n. 1, inerente all’attività di sostegno della liquidità del mercato, notificata all’ESMA ai fini del rilascio del parere di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato (MAR).
Con delibera n. 20876 del 3 aprile 2019 la Consob ha inoltre disposto la cessazione, con effetto a partire dal 30 giugno 2019, delle prassi di mercato ammesse inerenti all’acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. “magazzino titoli” (Prassi n. 2) e al riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate (Prassi n. 3), che erano state ammesse, rispettivamente, con le delibere n. 16839 del 19 marzo 2009 e n. 18406 del 13 dicembre 2012.
Il mancato riconoscimento dello status di prassi di mercato ammessa ai sensi dell’articolo 13 MAR non implica che emittenti e intermediari attualmente interessati dalle Prassi n. 2 e n. 3 non possano continuare ad operare con modalità analoghe a quelle previste dalle due prassi anche oltre il 30 giugno 2019 nel rispetto della normativa applicabile.
Al fine di chiarire e facilitare l’operatività di emittenti e intermediari, la Consob fornirà indicazioni sulla generale operatività connessa all’acquisto di azioni proprie e al riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate.